Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici o, peggio, sollevati per la prima volta in sede di legittimità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva confermato una condanna per tentato furto pluriaggravato. La Corte territoriale, pur riqualificando il fatto e rideterminando la pena, aveva sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio della sentenza di primo grado. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione esclusivamente in relazione al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle lamentele sulla pena, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha infatti riscontrato due vizi insanabili nei motivi presentati dalla difesa, tali da impedire qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle critiche.
Le Motivazioni: la Genericità e la Novità dei Motivi
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma collegati, che evidenziano le carenze strutturali del ricorso.
1. Estrema Genericità e Assertività
I giudici di legittimità hanno innanzitutto qualificato i motivi come “estremamente generici e assertivi”. La difesa, nel criticare la pena, non ha indicato gli elementi specifici della sentenza impugnata che riteneva illogici o errati. Al contrario, si è limitata a esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione della Corte d’Appello. Questo approccio viola l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Senza una critica puntuale e argomentata, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di esercitare il proprio sindacato.
2. La Novità dei Motivi (Motivi “Inediti”)
Il secondo, e forse più decisivo, profilo di inammissibilità riguarda la novità delle questioni sollevate. La Corte ha rilevato che, dalla stessa sentenza impugnata, non risultava che l’imputato avesse mai sollevato doglianze sul trattamento sanzionatorio nel suo atto di appello. Introdurre questo tema per la prima volta davanti alla Cassazione costituisce la proposizione di un motivo “inedito”. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter formulare nuove censure, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, basato sui motivi già devoluti in appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito per ogni difensore. La preparazione di un’impugnazione richiede non solo la conoscenza del diritto sostanziale, ma anche un’attenzione meticolosa alle regole procedurali. Decretare un ricorso inammissibile ha conseguenze gravi: la sentenza di condanna diventa definitiva e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. L’insegnamento è chiaro: ogni critica a una sentenza deve essere specifica, dettagliata, ancorata al testo del provvedimento e, soprattutto, deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito, per non precludersi la possibilità di farla valere davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono estremamente generici e assertivi, non indicando gli specifici elementi della sentenza che si contestano, e se non rispettano i requisiti previsti dalla legge, come quelli dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘inediti’?
Significa che le questioni e le critiche sollevate nel ricorso per Cassazione non erano state presentate nei precedenti gradi di giudizio, in particolare nell’atto di appello. Introdurre nuovi argomenti in Cassazione non è generalmente consentito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 11463/2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, riqualificando il fatto nel reato di tentato furto pluriaggravato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine all’irrogazione della pena operata dalla Corte di merito e non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, sono anche inediti, posto che non risulta ,dalla non contestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore
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