Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione basata su motivi generici o su questioni mai sollevate prima è destinata a fallire, portando a conseguenze economiche negative. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come un ricorso inammissibile venga trattato e delle sanzioni che ne derivano. Analizziamo il caso di un automobilista condannato per falsità materiale e le ragioni che hanno portato al rigetto del suo appello finale.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Falsità Materiale
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di falsità materiale, in concorso con altri, per aver utilizzato un tagliando alterato su un veicolo. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato la sua responsabilità penale, basando la decisione sulle dichiarazioni testimoniali e sui riscontri probatori emersi durante il processo.
L’Appello in Cassazione e i Motivi di Ricorso
Non soddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il Primo Motivo: La Censura Generica sulla Responsabilità
Con il primo motivo, la difesa denunciava una presunta violazione della legge penale, sostenendo che non vi fosse prova della colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, si affermava in modo assertivo che l’imputato fosse semplicemente il conducente del veicolo e che non fosse stato accertato chi avesse materialmente alterato il documento. Questa censura, tuttavia, non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva invece spiegato dettagliatamente come fosse giunta al proprio convincimento.
Il Secondo Motivo: La Questione “Inedita” del Falso Grossolano
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla presunta grossolanità del falso, un argomento che, se accolto, avrebbe potuto escludere la punibilità del reato. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione su questo punto. La Corte di Cassazione ha però rilevato un vizio procedurale fondamentale: questa questione era “inedita”, ovvero non era mai stata sollevata con la dovuta specificità nel giudizio di appello.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due principi cardine della procedura penale.
In primo luogo, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici. Non è sufficiente una critica generica o assertiva della sentenza impugnata. È necessario che il ricorrente muova censure puntuali e argomentate, confrontandosi direttamente con la motivazione del giudice di secondo grado e indicando precisamente dove e perché essa sarebbe errata. Nel caso di specie, il primo motivo è stato giudicato privo di tale specificità.
In secondo luogo, vige il principio del “devoluto”, secondo cui non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state sottoposte al giudice d’appello. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge rispetto alle questioni già dibattute. Introdurre un argomento nuovo, come la grossolanità del falso, viola questa regola procedurale, rendendo il relativo motivo inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la Corte ha determinato la sanzione in tremila euro, ravvisando una colpa nel proporre un’impugnazione evidentemente infondata.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di strutturare i ricorsi legali con meticolosità, specificità e nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico e non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo sollevava una questione nuova, non presentata nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile presentare nuove questioni legali per la prima volta in Cassazione?
No, di regola non è possibile. Il ricorso per cassazione può vertere solo su questioni già devolute al giudice d’appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36354 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appell Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 48 pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della penale in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato, in particolare non sussiste prova oltre ogni ragionevole dubbio della kcolpevolezza dell’imputato – difetta della necessa specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territor (che ha dato conto di aver fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai test riscontri tratti dagli accertamenti effettuati; cfr. spec. p. 2 della sentenza impugnata) ma ad maniera assertiva che nella specie il COGNOME* era solo il conducente del veicolo de quo e non si sarebbe accertato chi avesse alterato il tagliando esibito, così non confrontandosi compiutamen con l’iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01);
rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla grossolanità del falso (segnatamente, la data in cui effettuato il tagliando) – è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassaz questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni ril ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precede (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di leg richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 d 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 2 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.