Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi non specifici o dalla tardiva introduzione di nuove questioni. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali sono gli errori da evitare per una difesa efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sua responsabilità e la mancata concessione di circostanze attenuanti.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi presentati dalla difesa, giungendo per entrambi a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Primo Motivo: La Ripetizione delle Argomentazioni
Nel primo motivo, la ricorrente contestava la violazione di legge e la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza. La Corte di Cassazione ha subito rilevato come tali argomentazioni non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte nel giudizio di appello. In pratica, la difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello. Questo comportamento rende il motivo del ricorso inammissibile perché non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di contestare puntualmente le ragioni della decisione impugnata, non di chiedere un terzo giudizio sui medesimi punti.
Il Secondo Motivo: Attenuanti e Novità Procedurali
Il secondo motivo era duplice. Da un lato, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Su questo punto, la Corte ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato e generico’. Dall’altro lato, si contestava il diniego della circostanza attenuante del danno di lieve entità. Quest’ultima censura, però, è stata giudicata ‘inedita’, ovvero presentata per la prima volta in Cassazione. La legge processuale penale (art. 606, comma 3 c.p.p.) vieta di introdurre in sede di legittimità questioni che non siano state sollevate nei motivi di appello. Di conseguenza, anche questa parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il giudizio in Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Per questo, chi ricorre deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e, soprattutto, spiegare in modo argomentato perché le ritiene errate.
Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni già respinte in appello, come sottolineato dai giudici citando precedenti sentenze, trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della necessaria forza critica. Allo stesso modo, introdurre motivi ‘nuovi’ è una scorrettezza procedurale che, se ammessa, altererebbe la struttura del processo, che prevede che le questioni vengano dibattute nei gradi di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile costruire una critica mirata, specifica e fondata su vizi di legittimità, dialogando criticamente con le motivazioni del giudice d’appello. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una difesa attenta deve quindi valutare non solo se ricorrere, ma soprattutto come farlo nel rispetto delle rigide regole procedurali.
Perché un ricorso non può limitarsi a ripetere gli argomenti già usati in appello?
Perché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello. La semplice ripetizione di argomenti precedenti rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile, in quanto non assolve alla funzione di contestare puntualmente la decisione impugnata.
Posso presentare un argomento difensivo per la prima volta in Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, un motivo di ricorso che non è stato precedentemente dedotto in appello è considerato ‘inedito’ e, come tale, inammissibile. Le questioni devono essere sollevate nei gradi di merito per poter essere discusse in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/10/1994
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte Di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); la sentenza impugnata ha fornito motivazione esaustiva in fatto immune da vizi logici (p.2).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. risulta:
-manifestamente infondato e generico in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una risposta immune da vizi logici (par.3);
-inedito in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e come risulta dall’atto di appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso il 12 febbraio 2025 Il conSTIiere GLYPH nsore GLYPH