Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nella Ricettazione
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro su un aspetto cruciale del processo penale: il ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve presentare motivi specifici e pertinenti. Se le argomentazioni sono deboli, ripetitive o prive di fondamento, la Corte di Cassazione può chiudere la porta a ogni ulteriore discussione, dichiarando appunto l’inammissibilità dell’atto. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un recente caso riguardante il reato di ricettazione, dove i motivi del ricorso sono stati giudicati generici e manifestamente infondati.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dal Tribunale di Milano. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, non rassegnato, ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali motivi: contestava un vizio di motivazione sulla sussistenza del reato e sull’esclusione dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto, e lamentava la violazione di legge in relazione alla stessa norma e alle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.).
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha esaminato i motivi proposti dalla difesa, giungendo a una conclusione netta e perentoria: il ricorso è inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla qualità delle argomentazioni difensive, ritenendole non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Il primo motivo, relativo alla sussistenza della ricettazione e alla non configurabilità della particolare tenuità, è stato bollato come “manifestamente infondato”. La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero già fornito una motivazione puntuale e completa su questi aspetti. Pertanto, la doglianza sollevata in Cassazione non introduceva nuovi e validi argomenti, ma si limitava a contestare una valutazione di merito già adeguatamente giustificata nel precedente grado di giudizio.
Il Secondo Motivo: Genericità e Reiterazione
Ancor più critica è stata la valutazione del secondo motivo. La Corte lo ha definito non solo “manifestamente infondato”, ma anche “generico”. La genericità derivava dal fatto che il motivo era meramente “reiterativo” di una doglianza già presentata in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito. In pratica, la difesa ha riproposto le stesse identiche argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui erano state respinte. Questo approccio rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza evidenziare vizi di legittimità (come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), è destinato all’inammissibilità.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto al proprio dovere motivazionale in modo esauriente. Le argomentazioni dell’imputato erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto, trasformando il ricorso in un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico e focalizzarsi su specifici vizi di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario dimostrare perché quella decisione è giuridicamente errata o motivata in modo fallace. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo non porta al risultato sperato, ma comporta conseguenze economiche per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato manifestamente infondato?
Un ricorso è manifestamente infondato quando i motivi proposti sono palesemente privi di fondamento giuridico o fattuale, come nel caso in cui si contesti una motivazione che la Corte ritiene invece puntuale e adeguata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è generico?
Un motivo è considerato generico quando non individua un vizio specifico della sentenza impugnata ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni della decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45750 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 10/2/2023 confenrnativa della sentenza del Tribunale di Milano in data 11/3/2022;
ritenuto che i motivi di ricorso che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648, comma secondo e 62 bis cod. pen. sono indeducibili perché, il primo, manifestamente infondato avendo la Corte d’appello puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione ed alla inconfigurabilità dell’ipotesi di particolare tenuità (pag. 4); secondo oltre che manifestamente infondato, è anche generico perché reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito ( pag. 5).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente