Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7144  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a RIVA DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
 La Corte di appello di Ancona con sentenza del 27/02/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 16/11/2020 con la quale NOME è stato condanNOME alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).
 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali e conseguente nullità della sentenza di appello per avere rigettato la richiesta di differimento per legittimo impedimento del difensore ex art. 420ter, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa, con manifesta illogicità della motivazione sul punto, l’ordinanza del Tribunale di Pesaro sul punto è totalmente immotivata, atteso l’impegno del difensore dinnanzi al Tribunale di Milano per procedimento fissato precedentemente. Le motivazioni della Corte di appello sul tema devoluto appaiono quanto meno singolari ed illogiche, atteso che si è attestata sulla mancanza di prova che la comunicazione della diversa udienza a Milano sia avvenuta prima di quella per l’udienza a Pesaro. Tale conclusione contrasta con la documentazione in atti, con la presenza di due decreti emessi a distanza di un mese l’uno dall’altro.
2.2.  COGNOME Vizio della motivazione perché illogica in ordine al riconoscimento del NOME quale autore del reato; è mancata l’identificazione del ricorrente, con prove del tutto contraddittorie sul punto, tanto che il mancato riconoscimento del COGNOME, seppure richiamato, è preso in considerazione in maniera del tutto illogica;
2.3.  COGNOME Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché apparente con riferimento al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4.  COGNOME Violazione  COGNOME di  COGNOME legge  COGNOME in  COGNOME considerazione dell’eccessività della pena, in considerazione del disposto di cui all’art. 133.
 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
 La difesa ha ribadito le proprie conclusioni con note di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
 Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non ricorrendo in alcun modo il travisamento invocato in ordine al legittimo impedimento del difensore. Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, con particolare riferimento al verbale di udienza ed atti allegati, è infatti emersa la presenza dei due decreti di fissazione udienza dinnanzi al Tribunale di Pesaro e di Milano e il giudice, con motivazione logica e compiutamente articolata, ha ritenuto l’istanza generica e non adeguatamente supportata da documentazione univoca, attesa la mancanza della allegazione relativa alla data di comunicazione dei due provvedimenti, con motivazione logica ed articolata, che non si presta a censure in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso, oltre che generico ed aspecifico nella sua articolazione, non è consentito risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivo del tutto reiterativo, che non si confronta con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 3 e 4).
Il terzo e quarto motivo di ricorso si caratterizzano per la loro assoluta genericità ed aspecificità, risolvendosi entrambi in una astratta petizione di principio quanto al ragionevole dubbio e alla eccessività della pena senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv.
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024.