Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44580 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME 26/05/1994aMANDURIA
avverso l’ordinanza de106/04/2023 del TRIBUNALE DI TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’Inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore,impugna l’ordinanza in data 06/04/2023 del Tribunale di Taranto, che -in sede di riesame- ha confermato l’ordinanzade110/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Taranto, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate.
Deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorrente sostiene che la motivazione del tribunale è inadeguata nel dare conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,nel dare risposta alle censure mosse dalla difesa in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e alla
possibilità di identificare COGNOME NOME quale partecipe della rapina, avendo riguardo alla sua altezza e alla presenza di tatuaggi.
Il ricorrente dubita dell’attendibilità della persona offesa.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al pericolo di reiterazionedel reato.
A tale riguardo la difesa assume che il pericolo di reiterazione non sussiste e che le argomentazioni del tribunale non assolvono all’obbligo di motivazione richiesto sul punto, in quanto i giudici fanno discendere le esigenze cautelaridalla gravità della condotta e dai precedenti penali dell’indagato, senza alcuna indagine circa l’attualità e concretezza del pericolo, che non può desumersi dalla irreperibilità di COGNOME e dall’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla scelta della misura cautelare.
Sotto tale profilo il ricorrente lamenta che il tribunale non ha spiegato le ragioni per cui tutte le misure diverse dalla custodia in carcere dovessero ritenersi inadeguate al contenimento delle ritenute esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni dedotte davanti al tribunale e perché propone questioni non consentite in di legittimità.
1.1. Il tribunale ha puntualmente affrontato i temi oggi riproposti con il ricorso in relazione alla validità del riconoscimento fotografico,alla comparazione tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in tale occasione e quelle rese in sede di denuncia in ordine all’altezza dei partecipi alla rapina, con riguardo al mancato rilievo dei tatuaggi e in relazione all’alibi reso da COGNOME NOME, ritenuto generico inverosimile là dove in sede di interrogatorio dichiarava di non ricordare se si trovasse a Bologna o nella Repubblica Ceca al momento dei fatti.
1.2. Il tribunale ha altresì esposto e descritto tutte le risultanze oggettive utilizzate a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, con particolare riguardo all’esplicita e specifica richiesta del borsello blu da parte dei rapinatori che così dimostravano di essere edotti della circostanza che in quel borsello venissero custoditi i soldi dell’incasso. Da tale circostanza il tribunale deduceva il collegamento dei rapinatori con la madre degli indagati(COGNOME NOME), che avendo lavorato alle dipendenze della persona offesa- era certamente a conoscenza del fatto che nel borsello blu i custodissero i soldi dell’incasso.
1.3. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha valorizzato la negativa personalità di COGNOME, in ragione della rilevata ripetitività di fatti criminosi, che per le numerose condanne a suo carico, che non hanno sortito alcun effetto rieducativo, attesa la molteplicità di reati commessi e la spiccata propensione al
crimine, pure evidenziata dalle modalità aggressive e cruente dell’azione criminosa.
1.4. Sotto il profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione, il tribunal osservato che la datazione del fatto a nove mesi prima dell’applicazione della misura doveva considerarsi recessiva rispetto ai già descritti connotati della personalità dell’indagato; che il profilo negativo della personalità veniva ulteriormente risaltata dalla misura della sorveglianza speciale cui si trovava sottoposto eche gli era stata applicata nonostante la giovane; che COGNOME, rendendosi irreperibile per sfuggire all’ordine di esecuzione della carcerazione, faceva ritenere sussistente anche il pericolo di fuga.
1.5. Oltre al pericolo di reiterazione di delitti e al pericolo di fuga tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, correlandolo al timore che l’indagato possa avvicinarsi alla vittima o a qualche suo dipendente per ottenere dichiarazioni liberatorie.
1.6. I giudici del riesame, infine, hanno spiegato che -a fronte di tutti tal elementi- l’unica misura adeguata era quella della custodia in carcere, avendo riguardo alla personalità già tratteggiata e alla precedente irreperibilità di cu COGNOME si è reso protagonista.
A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricors sollevano questioni di ordine valutativo, intese a reiterare le medesime questioni di merito già affrontate e risolte dal tribunale; questioni -percid-caratterizzate da apprezzamenti di fatto sull’ordito motivazionale del provvedimento impugnato che, in quanto tali, non sono scrutinabili in questa sede.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
Da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3 COGNOME
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in guanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P esidente