Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio di Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un imputato si rivolge alla Suprema Corte, non può aspettarsi un terzo processo sui fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione delle norme. Analizziamo come i giudici hanno applicato questo principio fondamentale a un caso di reato legato agli stupefacenti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dall’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a tre distinti motivi di doglianza.
I primi due motivi erano strettamente collegati e miravano a contestare la valutazione della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e le fonti utilizzate nei gradi di merito, proponendo una lettura alternativa dei fatti. Il terzo motivo, invece, si concentrava sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello su questo specifico punto.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile in toto. I giudici hanno sottolineato una distinzione cruciale nel processo penale: quella tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla solo la corretta applicazione del diritto.
I primi due motivi sono stati giudicati manifestamente infondati proprio perché tentavano di sconfinare nel merito. La difesa non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha semplicemente proposto una diversa interpretazione delle prove. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella, coerente e logica, dei giudici che l’hanno preceduta.
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte lo ha definito ‘generico’ e ‘aspecifico’, poiché non si confrontava realmente con le argomentazioni lineari e coerenti fornite dalla Corte d’Appello per negare il beneficio. Una critica generica, che non individua un preciso vizio nella motivazione, non può trovare accoglimento.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il ricorso è stato considerato un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. I giudici di legittimità hanno ribadito che il loro compito non è quello di riesaminare le prove, ma di assicurarsi che la decisione dei giudici di merito sia stata costruita su un percorso logico-giuridico corretto e privo di vizi palesi. Poiché la sentenza d’appello presentava argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza, le critiche dell’imputato sono state respinte.
In secondo luogo, la genericità del terzo motivo ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile. Per contestare efficacemente una decisione, non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario indicare specificamente dove e perché la motivazione del giudice inferiore sarebbe errata o illogica. In assenza di un confronto puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso perde di specificità e, di conseguenza, di ammissibilità.
le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. La seconda è di natura economica: l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza, dunque, funge da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su solidi vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. Essi chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, e non si confrontavano in modo specifico con la logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘vertenti sul fatto’?
Significa che le critiche sollevate dal ricorrente non riguardavano errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma contestavano il modo in cui i giudici di primo e secondo grado avevano interpretato le prove per ricostruire i fatti. Questo tipo di valutazione è riservato ai giudizi di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi del ricorso per cassazione (strettamente correlati e attinenti al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato) sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto inoltre che anche il terzo motivo di ricorso, attinente al difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.