Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è soggetto a regole precise. Non basta essere insoddisfatti di una sentenza per ottenere un riesame. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i limiti, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e fattuali. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come è possibile impugnare una decisione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano argomentato la loro decisione di conferma della condanna.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha adottato una linea di estremo rigore, tipica della sua funzione di giudice di legittimità. L’organo giudicante ha rapidamente concluso per la manifesta infondatezza del motivo sollevato, etichettandolo come non meritevole di un esame approfondito.
La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale di cassazione: la Corte non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, attività riservate ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo per verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel dettaglio, i giudici hanno spiegato perché il ricorso fosse destinato al fallimento. In primo luogo, le critiche mosse dall’imputato non evidenziavano reali vizi logici o contraddizioni nel percorso argomentativo della Corte d’Appello. Si trattava, piuttosto, di “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero di un tentativo di riproporre una diversa lettura delle prove e dei fatti, già adeguatamente vagliata e respinta nei precedenti gradi di giudizio.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato “riproduttivo” di censure già esaminate e disattese, senza un “specifico confronto” con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non aveva spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse giuridicamente errato, limitandosi a ripetere le proprie tesi. Questa mancanza di specificità è un vizio fatale che conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere tecnico, specifico e focalizzato su questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata all’insuccesso e può comportare conseguenze economiche significative. L’inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma una chiara indicazione che le porte della legittimità si aprono solo a chi sa formulare censure pertinenti e giuridicamente fondate.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto manifestamente infondato. I motivi presentati erano considerati mere doglianze sui fatti, già adeguatamente valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, e non contestavano in modo specifico gli argomenti giuridici della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale tipo di reato era stato contestato all’imputato nei gradi di merito?
All’imputato era stato contestato il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che disciplina i fatti di lieve entità legati al traffico di sostanze stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 01/08/1991
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai qua il ricorrente non opera uno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente