Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa fallire prima ancora di essere esaminata nel merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e astratti, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: per contestare una sentenza, è necessario confrontarsi specificamente con le sue motivazioni. Questo caso, riguardante reati di lesioni e porto d’armi, diventa un’importante lezione sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari.
I fatti del processo
Il procedimento trae origine da una condanna emessa nei confronti di un imputato per due distinti reati. Il primo, disciplinato dagli articoli 582 e 585 del Codice Penale, riguardava il delitto di lesioni personali aggravate. Il secondo, una contravvenzione prevista dall’articolo 4 della Legge n. 110 del 1975, concerneva il porto di armi od oggetti atti a offendere.
La sentenza di condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 3 luglio 2024, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Questa decisione comporta due conseguenze significative per l’imputato: la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte in violazione delle norme procedurali.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato respinto
Il fulcro della decisione risiede interamente nella motivazione addotta dalla Corte. Secondo i giudici supremi, l’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa si risolveva in “generici assunti astratti, del tutto sganciati da un confronto con le ragioni della decisione”.
In altre parole, l’atto di impugnazione non conteneva una critica specifica, puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello. Invece di evidenziare presunti errori di diritto o vizi logici nel ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorrente si è limitato a formulazioni vaghe, che non hanno permesso alla Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma una sede in cui si verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con quest’ultima è, per definizione, inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito non negoziabile. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza; è indispensabile articolare critiche precise, indicando esattamente dove e perché il giudice precedente avrebbe errato. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione redatta in modo superficiale o astratto non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, rendendo la sua posizione processuale ancora più gravosa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e astratti, senza un confronto specifico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano le accuse per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.) e per la contravvenzione di porto di armi o oggetti atti a offendere (art. 4 legge n. 110 del 1975).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. (capo A) e per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 (capo B);
Considerato che l’unico motivo di ricorso si risolve in generici assunti astratti, del tutto sganciati da un confronto con le ragioni della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024