Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
Nel processo penale, la precisione è tutto. Presentare un’impugnazione con argomentazioni vaghe o non pertinenti può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a un ulteriore esame del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi possano essere fatali per l’esito di un ricorso, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e mirata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per un reato contro il patrimonio. Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa sollevava diverse doglianze. In primo luogo, contestava l’errata applicazione delle norme sul furto aggravato. In secondo luogo, sollevava questioni relative a un’ipotesi di reato specifica prevista da una legge speciale. Infine, criticava l’entità della pena inflitta, ritenendola eccessiva.
Tuttavia, l’impianto difensivo presentava delle lacune fondamentali che non sono sfuggite all’analisi della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti, nel loro complesso, inammissibili. L’analisi dei giudici si è concentrata non tanto sul merito delle questioni, quanto sulla loro formulazione e pertinenza rispetto alla decisione impugnata. È emerso un quadro di una difesa carente, che non teneva conto degli sviluppi processuali precedenti e che si limitava a riproporre censure già respinte.
Le motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la totale inconsistenza.
Sul primo motivo, relativo al furto, i giudici hanno sottolineato come fosse del tutto fuori luogo. La Corte d’Appello, infatti, aveva già operato una riqualificazione del fatto, trasformando l’accusa da furto a ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa, ignorando questa fondamentale modifica, ha continuato a discutere di un reato non più oggetto del giudizio. La sentenza impugnata aveva ampiamente motivato la riqualificazione sulla base della mancata giustificazione del possesso del bene da parte dell’imputato e della sua piena consapevolezza dell’origine illecita dello stesso.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato una palese carenza di interesse. La difesa contestava un’ipotesi di reato che, nel giudizio di merito, era già stata dichiarata prescritta. Impugnare una decisione su un reato ormai estinto è un’attività processuale inutile, e quindi inammissibile.
Infine, il terzo motivo sulla pena è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti critici contro la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità dove le censure devono essere precise, pertinenti e criticare specificamente i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata. Ignorare le riqualificazioni del reato o insistere su reati prescritti equivale a presentare una difesa priva di fondamento, destinata inevitabilmente al rigetto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati erano generici, aspecifici o carenti di interesse. Ad esempio, si contestava un’accusa di furto quando il reato era già stato riqualificato in ricettazione e si discuteva di un reato già dichiarato prescritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, non specifica e non si confronta puntualmente con le ragioni esposte dal giudice nel provvedimento. Si limita a una contestazione generale senza individuare i precisi errori di diritto o di logica che si intendono denunciare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MACERATA il 13/06/1997
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il tutti i motivi di ricorso sono generici ed aspecifici: il primo contesta l’erronea applicazione degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione alle circostanze, senza considerare che vi è stata riqualificazione del fatto (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 7 della sentenza impugnata sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., attesa la carenza di qualsivoglia spiegazione attendibile da parte dell’Agordati sulla provenienza all’origine del possesso della res, nonché la prova della sua piena consapevolezza circa la provenienza illecita del bene, desunta sia dalle modalità di condotta, sia dalla specifica tipologia del bene ricettato); il terzo, è indeducibile poiché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto);
considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso, in ordine all’ipotesi di cui all’art. 4 bis I. 110/75, il difensore addirittura pare non cogliere che il reato è stato dichiarato prescritto, formulando perciò una difesa carente di interesse;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025