Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Quando un appello si limita a ripetere argomenti già discussi, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a ulteriori sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando alla Suprema Corte il compito di riesaminare la legittimità della sentenza.
Il ricorso si basava su una serie di censure (doglianze) volte a contestare l’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui sono state formulate queste censure è stata determinante per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. In sostanza, i Giudici Supremi hanno ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi per poter essere discusso.
Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni alla base della decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le doglianze presentate erano mere riproduzioni di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, si è limitato a riproporle in modo sterile.
La sentenza d’appello, secondo la Cassazione, aveva un “puntuale e logico apparato argomentativo” e aveva correttamente individuato tutti i presupposti del reato contestato, compreso l’elemento psicologico. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve individuare errori di diritto specifici nella decisione impugnata, non può essere un pretesto per richiedere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La mancanza di un confronto specifico e critico con la motivazione della Corte territoriale ha reso il ricorso privo della sua funzione essenziale, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e tecnicamente solidi. Non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di grado inferiore avrebbe commesso un errore di diritto. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. Per i professionisti legali, questo caso serve come monito sull’importanza di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e sulla necessità di costruire un’argomentazione critica che vada oltre la semplice riproposizione di difese già svolte.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto ‘generico’?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, il che significa che non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, che era stata giudicata logica e completa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5770/24 Lipari
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. p altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato cui all’art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico (v. pagg. 7 e 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024