Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi non rispetta tali regole, in particolare il requisito di specificità dei motivi. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: non basta lamentare un errore del giudice di merito, è necessario spiegare in modo dettagliato e argomentato perché quella decisione sia sbagliata. In caso contrario, il ricorso viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Reati Multipli
Il caso nasce da un ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per una serie di reati. In particolare, le accuse riguardavano la violazione della legge sulle armi (art. 4, L. 110/1975) e diverse infrazioni gravi al Codice della Strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (artt. 186 e 187, D.Lgs. 285/1992).
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala, respingendo le argomentazioni della difesa.
Il Ricorso in Cassazione e l’Importanza della Specificità
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Questo è un punto spesso dibattuto, in cui si chiede al giudice di tenere conto di aspetti favorevoli all’imputato per ridurre la pena.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere questa doglianza, etichettandola come ‘del tutto generica’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestare la decisione senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello nella sua sentenza. La motivazione del giudice di secondo grado era stata ritenuta ‘congrua e adeguatamente sviluppata’, e il ricorso non era riuscito a scalfirla con argomenti specifici.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per ‘difetto di specificità dei motivi’. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2016), impone che l’atto di impugnazione non sia una mera lamentela, ma un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata. Il ricorrente deve individuare con precisione i passaggi della motivazione che ritiene errati e spiegare, con argomenti di fatto e di diritto, le ragioni del suo dissenso.
Nel caso di specie, mancava una critica puntuale e argomentata. La genericità del motivo ha impedito alla Corte di valutare nel merito la richiesta, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non solo chiude la porta a una revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: un ricorso in Cassazione non è un tentativo da fare alla leggera. Deve essere fondato su motivi solidi, specifici e pertinenti, che dimostrino una reale carenza o illogicità nella motivazione della sentenza precedente. Un’impugnazione generica non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma espone il condannato a ulteriori oneri economici.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo presentato era ‘del tutto generico’. Il ricorrente non ha esplicitamente enunciato e argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure mosse alla sentenza di secondo grado sono formulate in modo vago e non specifico, senza un confronto puntuale e critico con la motivazione del giudice. In pratica, non basta affermare che la sentenza è sbagliata, ma bisogna spiegare dettagliatamente il perché, punto per punto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: in primo luogo, la condanna impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha conferrr ato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Marsala per i reati di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo a) e di cui agli artt. 186, cornnni 2 1 lett. c), 2bis e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa del tutto generico, a fronte di una motivazione sul punto congrua e adeguatamente sviluppata (p. 6). Invero, l’impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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