Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Quando i motivi sono vaghi o non pertinenti, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, come stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure chiare e mirate, che affrontino direttamente le questioni decise nella sentenza impugnata, pena la chiusura del processo senza un esame di merito.
Il Fatto
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte di Appello di Bari. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, le sue critiche si concentravano sull’affermazione della sua responsabilità penale e sulla mancata applicazione di istituti favorevoli come la prescrizione (art. 157 c.p.) e la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
Genericità e Non Pertinenza dei Motivi
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici hanno ritenuto che le censure fossero formulate in modo generico e non pertinente rispetto al thema decidendum, ovvero all’oggetto specifico della controversia. In pratica, l’imputato non ha sviluppato critiche specifiche e puntuali contro le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si è limitato a formulare lamentele vaghe che non erano in grado di incrinare la logicità della decisione impugnata.
Proposizione di una Questione Nuova
Il secondo profilo di criticità riguardava la proposizione, per la prima volta in Cassazione, di una questione che non era stata sollevata con l’atto di appello. Nel nostro sistema processuale, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Pertanto, non è possibile introdurre in questa sede questioni nuove che non siano state preventivamente sottoposte all’esame del giudice d’appello. Questo principio serve a garantire la gradualità e l’ordine del processo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di impugnazione deve essere specifico e pertinente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, evitando censure generiche o l’introduzione tardiva di nuove questioni. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende cristallizza la responsabilità del ricorrente per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in gran parte generici, non pertinenti rispetto all’oggetto della decisione, e perché è stata sollevata una questione non dedotta nel precedente atto di appello.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47503 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni. di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, e alla applicabilità degli artt. .157 e 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze in gran parte generiche e non pertinenti rispetto al thema decidendum, nonché una questione che non era stata dedotta con l’atto di appello (v. pag. 2 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023