Ricorso Inammissibile: La Precisione dei Motivi d’Appello è Cruciale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si presenta un appello, non è sufficiente un generico richiamo agli atti precedenti. Ogni richiesta deve essere chiaramente articolata e motivata, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto di riflessione sull’importanza della diligenza professionale nella redazione degli atti difensivi.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, in materia di stupefacenti. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte di Appello avesse omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, una possibilità prevista dalla legge per pene di breve durata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le doglianze dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se l’imputato avesse o meno diritto alla sanzione sostitutiva), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha constatato che la difesa, nel giudizio di appello, si era limitata a un generico richiamo ai motivi del primo grado, senza formulare una specifica richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. Di conseguenza, la Corte di Appello non poteva aver omesso di pronunciarsi su una richiesta che, di fatto, non le era stata formalmente sottoposta in quella sede.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari e si basano su un principio cardine del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Un atto di appello non può essere una mera ripetizione di quanto già detto o un vago rinvio ad altri atti. Deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione che si contesta, indicando chiaramente le parti della sentenza che si ritengono errate e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Nel caso di specie, la difesa avrebbe dovuto esplicitare nuovamente e in modo specifico, nei motivi di appello, la richiesta di sanzioni sostitutive. Non avendolo fatto, e limitandosi a un richiamo generale, ha reso il motivo d’appello su quel punto generico e, pertanto, inefficace. La Corte di Cassazione ha quindi concluso che non vi era alcuna omissione da parte dei giudici di secondo grado, poiché nessuna richiesta specifica era stata validamente presentata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da importante monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e diligenza. Ogni richiesta, eccezione o motivo di censura deve essere autonomo e completo, senza fare affidamento su rinvii generici ad atti precedenti. L’errore procedurale, come quello evidenziato in questo caso, può avere conseguenze gravi per l’assistito: non solo il ricorso viene dichiarato inammissibile senza un esame nel merito, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, che si lamentava essere stata ignorata, non era stata specificamente formulata nei motivi di appello, ma ci si era limitati a un generico richiamo agli atti precedenti.
Cosa significa che i motivi di appello erano generici?
Significa che l’atto di appello non conteneva una critica specifica e argomentata contro la sentenza di primo grado riguardo alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive. La difesa si è limitata a riportarsi ai motivi originari, senza riproporre esplicitamente la richiesta nel nuovo grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44243 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 03NO2L2) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei dedotti motivi, in quanto dagli atti processuali si evince che nel giudizio di secondo grado il difensore dell’imputato si era limitato a riportarsi ai motivi dell’appello tra i quali non vi era la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023