Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10663 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10663 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03XHBOU) nato il 18/09/1988
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 624-bis, 648, secondo comma (oggi quarto), 99, secondo comma, e 62-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive del primo motivo tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, quanto al secondo motivo, ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen.;
che, in relazione al terzo motivo, trattandosi di recidiva specifica, l’onere argomentativo del giudice può ritendersi adeguatamente assolto laddove sia stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., l’esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna per un delitto non colposo della stessa indole, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo;
che, infine, con riguardo all’ultimo motivo, non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv.
281590 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla carenza di prova del coinvolgimento dell’imputato nel furto presupposto alla luce della genericità e non credibilità delle dichiarazioni spontanee rese in udienza dall’imputato e della contrarietà a quanto precedentemente dichiarato dallo stesso, dai suoi familiari e dalla fidanzata; sulla non irrilevanza del valore dei beni ricettati; sull’accresciuta pericolosità dell’imputato e sulla assenza di elementi positivi da valorizzare a fronte della negativa personalità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.