Ricorso Inammissibile: Quando le Questioni di Fatto non Bastano in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità nel nostro ordinamento, evidenziando le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando si impugna una sentenza davanti alla Suprema Corte, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice precedente; è necessario sollevare questioni relative alla corretta applicazione della legge, non semplici contestazioni sui fatti. Questo principio è al centro della decisione analizzata.
I Fatti del Caso: una Condanna per Occupazione Demaniale
Due soggetti erano stati condannati dal Tribunale a pagare una pena pecuniaria (ammenda) per un reato previsto dal Codice della Navigazione. La contestazione riguardava, presumibilmente, l’occupazione abusiva o l’aver eseguito opere non autorizzate su un’area demaniale marittima, in violazione degli articoli 54 e 1161 del suddetto codice.
L’Appello e la Trasmissione alla Corte di Cassazione
Contro la sentenza di primo grado, i due condannati hanno proposto un atto di appello. Tuttavia, poiché la pena inflitta era soltanto un’ammenda, l’impugnazione è stata trasmessa direttamente dalla Corte d’Appello alla Corte di Cassazione. Questa particolare procedura è prevista dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, che qualifica come ricorso per cassazione l’appello proposto contro sentenze che applicano la sola pena dell’ammenda.
Ricorso Inammissibile: La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati del tutto inadeguati a instaurare un valido giudizio di legittimità. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Censure Esclusivamente di Merito
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura delle doglianze sollevate dai ricorrenti. Le loro critiche erano di natura puramente fattuale, o “di merito”. Essi contestavano:
– Le modalità con cui era stata accertata la natura demaniale dell’area in questione.
– Gli strumenti utilizzati per effettuare le misurazioni.
– La loro presunta buona fede, sostenendo di non essere consapevoli dell’illecito.
L’Impossibilità di un Nuovo Giudizio sui Fatti
La Suprema Corte ha sottolineato che tali questioni non possono essere oggetto del suo esame. Il ruolo della Cassazione non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti. Il suo compito è limitato al cosiddetto “giudizio di legittimità”, ovvero controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori. Le contestazioni sui metodi di accertamento o sulla valutazione della buona fede sono tipiche del giudizio di merito e non possono essere riproposte in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e aderente ai principi fondamentali del processo penale. Poiché i motivi del ricorso si concentravano esclusivamente su aspetti fattuali, senza denunciare alcuna violazione di legge o vizio procedurale, essi sono stati ritenuti “inidonei a radicare un giudizio di legittimità”. In altre parole, le argomentazioni proposte non rientravano nel perimetro delle questioni che la Corte di Cassazione è autorizzata a decidere. Di fronte a censure di questo tipo, l’unica conclusione possibile per la Corte era dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è imprescindibile formulare motivi di ricorso che attengano a questioni di diritto. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici, come il pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle Ammende. Per un’efficace difesa in sede di legittimità, è cruciale concentrarsi sulla denuncia di errori nell’applicazione delle norme giuridiche, unico terreno sul quale la Cassazione può e deve intervenire.
Perché l’appello è stato trattato come un ricorso per Cassazione?
Poiché la sentenza di primo grado aveva inflitto ai condannati la sola pena dell’ammenda, la legge (art. 568, comma 5, c.p.p.) prevede che l’impugnazione proposta venga qualificata e trattata direttamente come un ricorso per Cassazione.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti hanno sollevato esclusivamente censure di merito, relative alla valutazione dei fatti (come l’accertamento della demanialità dell’area e la loro buona fede), le quali non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, il cui giudizio è limitato alla legittimità.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26683 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CONDOFURI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CONDOFURI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’atto di appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17/07/2017, è stato trasmesse a questa Suprema Corte dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell’ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav.;
rilevato che l’impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, relative alle modalità di accertamento della demanialità dell’area, agli strumenti utilizzati per la misurazione e alla buona fede dei ricorrenti;
ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
GLYPH
Il Presidente