Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. Questo caso, che ha visto il rigetto di un appello, chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di far rivalutare le prove dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione all’Appello
Due giovani erano stati assolti dal Tribunale di Bologna per il reato di imbrattamento (art. 639 c.p.), in quanto il fatto era stato ritenuto di ‘particolare tenuità’. Nonostante l’esito favorevole, gli imputati decidevano di impugnare la sentenza. Il loro obiettivo non era contestare l’assoluzione, ma la motivazione sottostante: essi sostenevano di non essere gli autori del fatto e contestavano sia l’attività investigativa che aveva portato alla loro identificazione, sia l’attendibilità di un testimone chiave.
La Corte di Appello, constatando che la legge non prevede l’appello per questo tipo di sentenze, ha correttamente trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, come previsto dal codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel vivo delle contestazioni. La decisione si fonda su una distinzione netta tra il ‘giudizio di merito’ e il ‘giudizio di legittimità’.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
I giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) sono giudici ‘di merito’. Il loro compito è analizzare le prove, ascoltare i testimoni e ricostruire i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
La Corte di Cassazione, invece, è un giudice ‘di legittimità’. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Le uniche censure ammissibili sono quelle previste dall’art. 606 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le censure sollevate dai ricorrenti erano ‘squisitamente di merito’. Contestare l’attendibilità di un testimone o l’efficacia delle indagini significa chiedere alla Corte di ‘rileggere’ il materiale probatorio, un’attività che le è preclusa.
La Cassazione ha sottolineato che la testimonianza in questione non era una semplice ‘traccia’ o un indizio, ma una vera e propria ‘prova dichiarativa’ che il Tribunale aveva ritenuto pienamente affidabile. Pertanto, il tentativo della difesa di rimettere in discussione tale valutazione si scontrava con i limiti strutturali del giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non può semplicemente riproporre le stesse argomentazioni fattuali respinte nei gradi precedenti. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato sarà non solo la conferma della decisione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Perché il ricorso presentato dagli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate riguardavano esclusivamente il merito della vicenda, come la valutazione dell’attività investigativa e l’attendibilità di un testimone. Questi sono aspetti che la Corte di Cassazione non può riesaminare, essendo il suo ruolo limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Qual è la differenza tra prova dichiarativa e prova indiziaria menzionata nell’ordinanza?
La Corte ha specificato che la testimonianza del teste chiave costituiva una prova dichiarativa, cioè una testimonianza diretta sui fatti, che il Tribunale aveva ritenuto pienamente affidabile. Questa si distingue dalla prova indiziaria, che si basa su deduzioni logiche da fatti noti per risalire al fatto da provare. La Corte ha così rafforzato la solidità della valutazione fatta dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna è diventata così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta l’impugnazione proposta, con unico atto e comuni motivi, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ha assolto i predetti per particolare tenuità del fatto dal delitto ex art. 639, comma 2, cod.pen.;
dato atto che la Corte di Appello di Bologna, in ragione dell’inappellabilità della decisione, disponeva la trasmissione dell’impugnazione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 568,comma 5, cod.proc.pen.;
rilevato che le censure proposte hanno carattere squisitamente di merito in quanto vertono sull’apprezzamento dell’attività investigativa che ha condotto all’identificazione degli imputati quali autori dell’imbrattarnento e sull’attendibilità del riconoscimento effettuato dal teste di P.g. COGNOME;
considerato che si tratta di rilievi non utilmente scrutinabili in questa sede in assenza dell’enucleazione di profili riconducibili alle categorie dell’art. 606 cod.proc.pen.; che, ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi dedotto un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite, v’è da rilevare che le dichiarazioni del teste COGNOME non hanno natura indiziaria, come sembra ritenere la difesa, che ne revoca in dubbio l’attendibilità, ma costituiscono prova dichiarativa che il Tribunale ha reputato del tutto affidabile in considerazione della costante presenza del dichiarante allo svolgimento dei fatti e dell’avvenuto riconoscimento dei prevenuti in termini di certezza; che non può, pertanto, darsi ingresso alle sollecitazioni difensive che tendono ad una non consentita rilettura del compendio acquisito;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente