Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Stupefacenti e Vizi di Motivazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 12 gennaio 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, emessa il 22 maggio 2023. La condanna riguardava reati legati alle sostanze stupefacenti e, in particolare, la contestazione verteva sulla destinazione a terzi di tali sostanze. La difesa ha basato il proprio ricorso per Cassazione su un presunto ‘vizio della motivazione’ della sentenza d’appello, sostenendo che la decisione dei giudici di secondo grado fosse carente, contraddittoria o illogica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in un’analisi del fatto (se la sostanza fosse o meno destinata a terzi), ma in una valutazione della natura stessa dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni della difesa non evidenziavano reali vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, si limitavano a proporre una lettura alternativa delle prove, criticando l’adeguatezza della valutazione fatta dal giudice di merito, con l’obiettivo di ottenere una decisione diversa.
La Differenza tra Vizio di Motivazione e Riesame del Merito
Questo caso sottolinea una distinzione cruciale nella procedura penale. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità).
Un ricorso inammissibile si configura quando, come in questa vicenda, l’appellante cerca di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. Chiedere alla Cassazione di valutare diversamente le prove significa invadere la competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
le motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso era ‘manifestamente infondato’. Le censure mosse alla sentenza impugnata erano descritte come ‘asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità non emergenti dal provvedimento impugnato’. In sostanza, il ricorso non si confrontava con la logica interna della sentenza d’appello per dimostrarne i difetti, ma prospettava ‘questioni di merito ed in fatto’ relative alla valutazione della prova. La difesa, secondo la Corte, proponeva semplicemente una ‘lettura diversa’ delle prove, criticando la valutazione del giudice di merito per ottenere un esito più favorevole, attività che esula dalle funzioni della Cassazione.
le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve come monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici e dimostrabili della sentenza, non su un disaccordo riguardo all’interpretazione delle prove. La Corte ha così riaffermato il suo ruolo di custode della legge e della logica giuridica, senza sostituirsi ai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti.
 
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non denunciava vizi logici o giuridici reali della sentenza precedente, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, chiedendo di fatto alla Corte un nuovo giudizio di merito, che non rientra nelle sue competenze.
Qual è la differenza tra un vizio di motivazione e una questione di merito secondo questa ordinanza?
Un vizio di motivazione è un difetto logico-giuridico dimostrabile nel ragionamento del giudice (es. contraddizione, mancanza di logica). Una questione di merito, invece, riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4175  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato.,a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Il motivo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l’esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatt relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura. In sostanza, si critica l’adeguatezza della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.