Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Catanzaro, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto cocaina e marijuana, oltre che per l’illecita detenzione di cartucce da caccia.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e sostenuto da memoria. Si deduce la violazione di legge, segnatamente dell’art. 533 cod. proc. pen., per non aver la Corte territoriale vagliato la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, per la quale la detenzione dello stupefacente, rinvenuto nell’immobile nella disponibilità dell’imputato, si sarebbe dovuta imputare non solo a NOME COGNOME ma, ex art 110 cod. pen., anche agli altri due soggetti fuggiti all’atto dell’intervento del forze dell’ordine, ospitati temporaneamente dar prevenuto presso la propria abitazione.
Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni, anche al netto dell’aspecificità della censura nella parte in cui è incentrata sul mero mancato accertamento di una fattispecie concorsuale, commessa anche dal ricorrente, in luogo di una fattispecie commessa dal solo prevenuto.
3.1. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 1 e s. della sentenza impugnata), il ricorso è fondato esclusivamente su un motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2 e s.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
3.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità. Trattasi di mere doglianze i fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie in assenza delle quali, a dire del ricorrente, sarebbe stata accertata una detenzione dello stupefacente da parte del prevenuto in concorso con gli altri due soggetti fuggiti ovvero, in ipotesi, una detenzione destinata alla cessione ma da parte dei soli due detti soggetti (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, COGNOME, Rv. 283939 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). A fronte della ricostruzione dei giudici di merito, fondante sulla coltivazione delle piante di marijuana nell’orticello del prevenuto, sul rinvenimento della cocaina all’interno della stanza da letto dell’imputato e non all’interno della stanza da letto dei due soggetti ospitati, oltre che sul rinvenimento nelle restanti parti dell’abitazione, non della stanza occupata dai due ospiti poi fuggiti, della sostanza da taglio, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa,
peraltro in termini ipotetici di concorso nel reato da parte del prevenuto con altri soggetti ovvero di consumazione dello stesso solo da parte dei due ospiti.
3.3. La censura, comunque, come detto, prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell’apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica peraltro che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (ex plurimis: Sez. 7, n. 47598 del 09/11/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 27010801, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis: Sez. 7, n. 47598 del 09/11/2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 30827/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il o igli e 9tenor. e iA
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