Ricorso inammissibile per motivi di fatto: la Cassazione traccia la linea
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che tentano di superare i confini del giudizio di legittimità. Quando un’impugnazione si concentra su una rivalutazione dei fatti piuttosto che su vere violazioni di legge, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso, riguardante una condanna per furto in abitazione, illustra perfettamente questo principio fondamentale della procedura penale.
Il Caso in Analisi: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il procedimento nasce da una condanna per furto in abitazione aggravato. La sentenza, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Nonostante la doppia pronuncia conforme, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Nello specifico, la difesa lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
I Motivi del Ricorso e la valutazione sul ricorso inammissibile
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non era una complessa interpretazione giuridica, ma una critica diretta all’apprezzamento dei fatti compiuto dalla Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i giudici avessero sbagliato a valutare il valore dei beni sottratti e a non considerare le attenuanti più importanti delle aggravanti.
La Cassazione, tuttavia, ha prontamente qualificato tale doglianza come un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
La Decisione della Corte: i limiti del Giudizio di Legittimità
Con una motivazione sintetica ma incisiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha sottolineato che il motivo presentato era ‘manifestamente infondato’ e ‘non consentito’ in quella sede. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua’, ovvero logica e sufficiente, sia sulla valutazione del valore dei beni rubati sia sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Pertanto, non esisteva alcun vizio di legittimità da censurare.
La decisione si allinea con un orientamento consolidato, secondo cui non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio cardine della distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il ricorrente, criticando la decisione sulle attenuanti, non ha sollevato una questione di errata applicazione della legge, ma ha proposto un ‘diverso apprezzamento di fatto’. Ha chiesto alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, motivata, della Corte d’Appello. Questo non è il ruolo della Suprema Corte. La motivazione della Corte di merito era stata giudicata logica e completa, rendendo inattaccabile la sua conclusione in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare. Proporre un ricorso per Cassazione basato esclusivamente su una diversa interpretazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tremila euro. Questa sanzione aggiuntiva deriva dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver presentato un’impugnazione ‘evidente’, un monito a non intasare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente privi dei requisiti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare violazioni di legge o vizi di motivazione (come illogicità o contraddittorietà), si limita a proporre un diverso apprezzamento dei fatti già valutati dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta evidente e quindi colposa, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulle attenuanti?
Sì, ma solo se si riesce a dimostrare un reale vizio di motivazione (ad esempio, illogicità o palese contraddizione) o una violazione di legge da parte del giudice di merito. Non è sufficiente sostenere che le attenuanti avrebbero dovuto essere valutate diversamente, perché questa è una valutazione di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che lamenta la violazione di legge e il vizio motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche – è manifestamento infondato e non consentito in questa sede, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) senza muovere effettive censure di legittimità alla motivazione congrua spesa dalla Corte di merito sia in relazione al valore dei beni che al giudizio bilanciamento (cfr. pp. 3 s.);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.