Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Quando una sentenza di condanna viene confermata in appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti gli argomenti sono validi in questa sede. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su contestazioni di fatto e non su vizi di legittimità. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per una serie di reati fallimentari legati alla gestione di una società di famiglia. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti fondamentali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente dimostrato il suo ruolo attivo come amministratore di fatto della società. A suo dire, le prove raccolte non erano sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il fatto che la Corte d’Appello non gli avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione ingiusta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti entrambi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente: quello della loro ammissibilità. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non rientravano tra quelle che possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non poteva essere accolto. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che le critiche dell’imputato erano semplici “doglianze in fatto”. Egli, in sostanza, non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove e di offrire una lettura alternativa dei fatti. Questo compito, però, spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, palesemente illogica o se vi è stato un “travisamento” di una prova decisiva, circostanze non riscontrate nel caso di specie. Inoltre, la Corte ha rilevato come il ricorrente non si fosse neanche confrontato con le puntuali argomentazioni già fornite dalla Corte d’Appello sulla dimostrazione del suo ruolo attivo.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che la concessione o meno delle attenuanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Finché la decisione è supportata da una motivazione adeguata e logica, come avvenuto in questo caso (la Corte d’Appello aveva spiegato a pagina 8 della sentenza le ragioni del diniego), non c’è spazio per un sindacato di legittimità. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui non si può censurare una decisione conforme alla legge e ai canoni della logica.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sui limiti del giudizio di Cassazione. Il ricorso alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti e le prove. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica delle motivazioni. Tentare di trasformare un ricorso di legittimità in un appello mascherato, proponendo mere rivalutazioni di fatto, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questa pronuncia non solo conferma la condanna in via definitiva, ma comporta anche per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era fondato su contestazioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove (le cosiddette “doglianze in fatto”), come il ruolo effettivo dell’imputato, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche in Cassazione?
Sì, ma solo se la decisione del giudice di merito è priva di motivazione, manifestamente illogica o in contrasto con la legge. Se, come in questo caso, il giudice ha fornito una spiegazione logica e coerente per negarle, la sua valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “Giudice di legittimità”?
Significa che il suo ruolo non è quello di decidere una terza volta la causa nel merito, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può quindi sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14117 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216, 219 co. 1 e 2 n. 1, 223 co. 2 n. 2 e artt. 216 co.1 n. 2, 219 co. 1 e co. 2 n.1, 224 co.1 n.1 R.D. 267/1942;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, in quanto non sarebbe stato dimostrato il ruolo di amministratore effettivamente svolto, è inammissibilmente formulato, dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); d’altro canto, il ricorrente omette il dovuto confronto con le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata nel replicare all’analoga doglianza in punto di dimostrazione del ruolo attivo svolto dal ricorrente nell’ambito della società di famiglia ( cfr. pg .5- 6)
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito specificava (pag. 8) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.( sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore