Ricorso inammissibile: quando la critica è solo sui fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio di come funzioni il giudizio di legittimità e dei limiti entro cui può muoversi un ricorso. Quando un appello si concentra su contestazioni di fatto, come la valutazione della credibilità di un testimone, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti di Causa
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. In secondo grado, il reato a loro ascritto, ovvero concorso in lesioni aggravate, era stato dichiarato estinto per prescrizione. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva confermato le statuizioni civili, obbligandoli quindi al risarcimento dei danni nei confronti della parte lesa. Il principale motivo del loro ricorso alla Suprema Corte si basava sulla presunta omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Essi sostenevano, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente sul perché avesse ritenuto credibile la vittima.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per una serie di ragioni procedurali molto precise. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra “questioni di fatto” e “questioni di diritto”. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare i fatti del processo o di valutare nuovamente le prove, come ad esempio la credibilità di un testimone. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i ricorrenti non hanno sollevato vizi di legge, ma hanno tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Questo rende il ricorso inammissibile per sua natura.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali.
In primo luogo, ha ribadito che le censure relative alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa costituiscono “mere doglianze in punto di fatto”, non consentite in questa sede. Si tratta di un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, che è sovrano in tale valutazione.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale con una motivazione adeguata. Gli argomenti difensivi sono stati definiti “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché non criticavano in modo argomentato e pertinente la sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse tesi. Questa mancanza di specificità è un’altra causa classica di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza in Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non su una riconsiderazione del merito della vicenda. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. Come in questo caso, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, a versare una cospicua somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000) e a rifondere le spese legali sostenute dalle parti civili nel giudizio di Cassazione (€ 3.500 oltre accessori). Pertanto, prima di adire la Suprema Corte, è essenziale un’attenta valutazione, insieme al proprio legale, sulla reale sussistenza di motivi di diritto validi per l’impugnazione.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su contestazioni riguardanti i fatti del processo, come la valutazione della credibilità della persona offesa, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Inoltre, i motivi erano una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello.
Cosa succede quando un reato si prescrive ma vengono confermate le statuizioni civili?
Significa che, anche se l’azione penale si è estinta per il passare del tempo, la responsabilità civile dell’imputato per i danni causati alla vittima rimane. Di conseguenza, l’imputato è comunque tenuto a risarcire la parte civile come stabilito dal giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rimborsare in solido le spese legali delle parti civili per un totale di 3.500 euro, oltre agli accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per maturata prescrizione confermando, a carico dei ricorrenti, le statuizioni civili (si tratta di reato di concorso in lesioni aggra letta la memoria depositata dagli imputati in vista dell’udienza, tuttavia con oggetto censura sottratte al sindacato del Collegio;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il difetto di motivazione in ordine all’omessa valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il motivo inammissibile anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito che motiva adeguatamente sul punto (vedasi pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato). Gli argomenti difensivi si rivelano anche non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01)
3.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
letta anche la memoria delle parti civili e le conclusioni con nota spese, si rende necessario disporre la rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla difesa delle parti civili, con condanna dei ricorrenti alla somma di euro 3500 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquide’ in complessivi eur 3.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 07 febbraio 2024.