Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione, evidenziando la netta distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto. Quando un imputato presenta un ricorso inammissibile, basato su contestazioni che mirano a una nuova valutazione delle prove, la Corte non può fare altro che respingerlo. Analizziamo questo caso emblematico in materia di stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Perugia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Durante una perquisizione, l’imputato, pur mostrando un atteggiamento collaborativo, aveva indicato agli inquirenti il nascondiglio di un’ingente quantità di droga: oltre 140 grammi di cocaina. Nonostante la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello e l’omessa considerazione di alcuni aspetti della sua condotta.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitavano a riproporre critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. L’appello si configurava, quindi, come una semplice doglianza sui fatti, un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi cardine del processo penale. Il fulcro del ragionamento risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione.
La Differenza tra Merito e Legittimità
Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) ha il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove (testimonianze, documenti, perizie). La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità: il suo ruolo non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che le loro motivazioni siano logiche e prive di vizi. Le argomentazioni del ricorrente, che contestavano l’insufficienza della motivazione e la valutazione della sua condotta, erano tentativi di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, un’attività preclusa in questa sede.
La Logicità della Sentenza d’Appello e il Conseguente Ricorso Inammissibile
I giudici della Cassazione hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Aveva infatti spiegato chiaramente perché la detenzione di oltre 140 grammi di cocaina fosse univocamente destinata alla cessione a terzi, e non all’uso personale. I motivi del ricorso, essendo una mera riproposizione di censure già motivatamente respinte e prive di un reale confronto critico, sono stati giudicati come semplici doglianze di fatto, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Per accedere a questa sede, è necessario denunciare vizi di legge o difetti logici gravi nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano mere doglianze in punto di fatto, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove già effettuata dalla Corte d’Appello, e non vizi di legittimità o di applicazione della legge.
Che tipo di argomenti non sono consentiti in un ricorso per Cassazione?
In sede di Cassazione (giudizio di legittimità), non sono consentiti argomenti che richiedono una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su presunte violazioni di legge o su vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44427 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/05/1989
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’a 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto;
Considerato in particolare che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merit consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi, tuttavia disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla analisi della condotta, svolta alle pagg. 5 e ss. le cui caratteristiche sono st ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute e della detenzione delle stesse da parte dell’imputato che, con atteggiamento collaborativo, aveva indicato agli inquirenti, nel corso dell perquisizione, il luogo di occultamento dello stupefacente, costituito da oltre 140 gr. di cocain
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere NOME
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