Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un organo di legittimità. Questo caso, che ha visto confermare una condanna per danneggiamento seguito da incendio, offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando si concentra sulla rivalutazione delle prove.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato previsto dall’art. 424 del codice penale, relativo al danneggiamento seguito da incendio di un’imbarcazione. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Secondo il legale, la condanna si fondava su elementi indiziari insufficienti e non univoci. In particolare, venivano contestati un contatto telefonico avvenuto in un orario compatibile con l’evento criminoso, definito dalla difesa come “elemento neutro”, e il contenuto di alcuni dialoghi tra l’imputato e la sua compagna, ritenuti privi di elementi di certezza riguardo all’incendio della barca.
Il ricorso inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi: il ricorso era “versato in fatto” e, comunque, “manifestamente infondato”.
La Corte ha spiegato che le critiche mosse dalla difesa non evidenziavano un vero vizio di motivazione (come un’argomentazione illogica o contraddittoria), ma miravano a ottenere una rilettura e una diversa interpretazione delle fonti probatorie. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, già compiuta, dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Appello) sono dedicati all’accertamento dei fatti attraverso l’analisi delle prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene in “sede di legittimità”: il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La Corte ha sottolineato che pretendere una “rilettura di fonti probatorie” è un’operazione “inibita a questa Corte in sede di legittimità”. Le censure della difesa, contestando il valore probatorio di indizi come un contatto telefonico o il tenore di un dialogo, si risolvevano in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; è necessario individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di terza istanza sui fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva conferma della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le doglianze della difesa non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si limitavano a contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, chiedendo di fatto un nuovo esame dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali erano gli elementi di prova che la difesa riteneva insufficienti?
La difesa contestava principalmente il valore probatorio di un contatto telefonico, avvenuto in orario compatibile con i fatti, e il contenuto di alcuni dialoghi tra l’imputato e la sua compagna, sostenendo che non fornissero elementi di certezza sulla sua responsabilità per l’incendio della barca.
Cosa significa che un ricorso è ‘versato in fatto’?
Significa che il ricorso si concentra sulla ricostruzione degli eventi e sulla valutazione delle prove, anziché su questioni relative alla corretta applicazione delle norme giuridiche. Questo tipo di censura è tipica dei giudizi di merito (primo grado e appello) e non del giudizio di legittimità svolto dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30993 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 18/06/1974
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Palermo, in data 12 luglio 2022, nei confronti di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di c all’art. 424, comma primo cod. pen. così riqualificato il fatto ascritto all’imputato.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 424 cod. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato perché denuncia asserito difetto di motivazione che non emerge dalla mera lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2).
Considerato, infatti, che la censura secondo la quale la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi indiziari insufficienti, indifferenti alla versione difensiva e, comunque, irrilevanti quali il contatto telefonico in orario compatibile con i fat (indicato dal ricorrente come elemento neutro), nonché il contenuto di dialoghi intercorsi tra l’imputato e la compagna (che per la difesa ricorrente, non forniscono elementi di certezza circa l’incendio della barca per il quale si procede), è integralmente versata in fatto e pretende la rilettura di fonti probatorie, operazione inibita a questa Corte in sede di legittimità.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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