Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione, evidenziando i limiti entro cui può essere presentato un ricorso. Il caso riguarda la dichiarazione di ricorso inammissibile per due persone condannate in appello per resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due soggetti, a seguito di una condanna della Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale), hanno proposto ricorso per Cassazione. La pena inflitta era di un anno e sei mesi di reclusione per ciascuno, una misura leggermente superiore al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. I ricorrenti lamentavano un’erronea valutazione delle prove e contestavano la congruità della pena determinata dai giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
La Corte Suprema ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, qualificandole come generiche e, soprattutto, “declinate in fatto”. Questo significa che le doglianze non vertevano su presunte violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti. Tale richiesta, tuttavia, esula completamente dalle prerogative della Corte di Cassazione, che opera in “sede di legittimità”. Il suo compito non è decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Analisi sulla Pena: perché il ricorso inammissibile è stato confermato
Anche la critica relativa alla misura della pena è stata ritenuta infondata. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva adeguatamente giustificato la scelta di discostarsi leggermente dal minimo edittale. La motivazione si basava su elementi concreti e pertinenti, quali:
* La reiterazione della violazione nel giro di poche ore.
* Il concerto fra gli imputati, che indica un’azione pianificata o comunque condivisa.
* La personalità degli imputati, desunta dai loro precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio.
Questi fattori, correttamente valutati dalla Corte d’Appello, hanno giustificato una pena più severa del minimo, rendendo la motivazione della sentenza immune da censure di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha ribadito che i motivi di ricorso devono indicare specifiche violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione. Non è sufficiente presentare una versione alternativa dei fatti o contestare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito. Poiché i ricorsi in esame erano fondati proprio su questo tipo di contestazioni, sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni economiche. La decisione conferma la solidità dei principi che governano il processo penale e l’importanza di una motivazione chiara e ben argomentata da parte dei giudici di merito.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e basati su una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione, operando in sede di legittimità, non può riesaminare le prove o i fatti del processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi.
Su quali basi è stata giustificata la condanna a una pena superiore al minimo?
La pena, leggermente superiore al minimo legale, è stata giustificata sulla base di tre elementi specifici: la reiterazione della violazione in un breve lasso di tempo, l’azione concordata tra i due imputati e la loro personalità, caratterizzata da precedenti per reati contro il patrimonio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, p e declinati in fatto sulla scorta della denuncia della erronee valutazione delle pro affatto evincibile dalla motivazione in punto di responsabilità e della misura della / che è stata determinata in misura leggermente superiore al minimo edittale (anni uno e me reclusione per ciascun imputato) f dando atto della reiterazione della violazione (nel volge poche ore); del concerto tra.#0=4.RrtputRati e della personalità degli imputati, attin precedenti per reati contro il patrimonio;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la cond ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024