Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto Bloccano l’Appello in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10726/2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da un’impostazione errata dei motivi di appello. Il caso in esame riguarda una condanna per falsa testimonianza, ma il principio affermato dalla Suprema Corte ha una valenza generale e fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Un soggetto, dopo essere stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di falsa testimonianza ai sensi dell’art. 372 del codice penale, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso si sono scontrati con i paletti procedurali che regolano il giudizio di fronte alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a essere esaminati in quella sede, portando a una condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le ragioni dietro questa decisione sono principalmente due e sono centrali per capire il funzionamento del nostro sistema giudiziario.
1. Le Doglianze in Punto di Fatto: Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura delle critiche mosse dal ricorrente. La Cassazione ha rilevato che i motivi del ricorso erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’appellante non contestava un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti. Questo è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello). La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, ha il solo compito di verificare la corretta applicazione del diritto, non di ricostruire nuovamente la vicenda.
2. La Ripetitività dei Motivi: In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti. I giudici di merito avevano già fornito argomentazioni giuridiche corrette per disattendere le tesi difensive, analizzando l’idoneità della prova dichiarativa nel contesto in cui era stata resa. Proporre le stesse identiche argomentazioni alla Cassazione, senza evidenziare un vizio di legge nella sentenza impugnata, rende il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. È uno strumento volto a correggere specifici errori di diritto. Chi intende ricorrere in Cassazione deve formulare motivi che attacchino la sentenza su questioni di legittimità (es. violazione di legge, vizi di motivazione), astenendosi dal proporre una semplice rilettura delle prove. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di ricorso inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove, che non possono essere esaminate in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso erano una semplice ripetizione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte con corrette motivazioni giuridiche dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (primo grado e appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito sia con rfierimento alla idoneità della condotta in ragione della pertinenza e rilevanza della prova dichiarativa rispetto ai fatti da accertare (accertamento che, come noto, va condotto sul piano della idoneità della prova dichiarativa ad incidere sull’accertamento dei fatti) ben evidenrate nella sentenza di primo grado (pag. 2 e ss.) con l’analisi del contesto in cui la prova dichiarativa stessa si inseriva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Presidente