Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42976 del 2023, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza di condanna non basta una critica generica, ma è necessario un confronto puntuale con le ragioni del giudice. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, come accaduto nel caso di specie, dove un imputato si è visto confermare la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
I fatti del processo
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva cercato più volte di colpire un carabiniere con la testa, minacciandolo. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali: la presunta insussistenza del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento della continuazione con un altro reato.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Questa decisione si fonda su due pilastri procedurali che ogni avvocato deve conoscere: il divieto di rivalutazione dei fatti in sede di legittimità e il requisito di specificità dei motivi di ricorso.
Primo motivo: la rilettura dei fatti non è consentita
Riguardo alla prima censura, con cui la difesa sosteneva che la condotta non avesse realmente condizionato l’attività dei carabinieri, la Corte ha sottolineato come tale doglianza si risolvesse in una semplice richiesta di ‘rivisitazione’ delle prove. La Corte di Cassazione, però, non è un terzo grado di giudizio nel merito; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Poiché la Corte d’Appello aveva accertato con motivazione congrua e logica la condotta dell’imputato, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa.
Secondo e terzo motivo: l’aspecificità rende il ricorso inammissibile
Anche gli altri due motivi sono stati respinti, questa volta per ‘aspecificità’. L’imputato si era limitato a formulare critiche generali sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e sul mancato riconoscimento della continuazione, senza però confrontarsi con le diffuse argomentazioni che la Corte d’Appello aveva speso proprio su quei punti. In pratica, il ricorso ignorava le ragioni della decisione impugnata, proponendo rilievi astratti e non calati nella realtà processuale del caso. Questo atteggiamento processuale rende il ricorso inammissibile perché impedisce alla Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. Il suo sindacato è limitato ai vizi di legge e ai difetti logici manifesti della motivazione. Quando un ricorso, come nel primo motivo, cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, sfora i limiti del giudizio di legittimità e diventa inammissibile. Allo stesso modo, un ricorso è inammissibile per aspecificità quando i motivi sono generici e non si misurano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata. È onere del ricorrente spiegare perché le argomentazioni del giudice precedente sarebbero errate, non semplicemente riproporre le proprie tesi in modo astratto.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente elencare presunte violazioni di legge, ma è indispensabile costruire un’argomentazione critica che demolisca, punto per punto, il ragionamento del giudice di merito. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, mentre gli altri due motivi erano aspecifici, in quanto si limitavano a rilievi generali senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza d’appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico e astratto, senza un confronto puntuale e critico con le specifiche ragioni esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando. Un motivo aspecifico non permette alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42976 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell’attività degli operanti;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l’imputato ha cercato reiteratamente di colpire il carabiniere operante con la testa, minacciandolo al contempo;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a proporre rilievi di ordine generale sul disposizioni di cui invoca l’applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sui punti censurati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.