Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità delle sue motivazioni. Questa decisione non solo conferma un orientamento consolidato, ma serve anche da monito sulle conseguenze negative di un’impugnazione non adeguatamente formulata, che può portare a ulteriori sanzioni per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino nei confronti di un individuo per la cessione di un ingente quantitativo di hashish, nell’ordine di decine di chilogrammi. La pena era stata calcolata tenendo conto dell’istituto della continuazione, che prevede un aumento della sanzione per il reato più grave quando più azioni criminose sono legate da un unico disegno. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando specificamente il vizio di motivazione relativo a tale aumento di pena.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate come “deduzioni generiche”, prive di un apparato argomentativo capace di contestare efficacemente la sentenza d’appello. In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di merito avesse motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico la propria decisione sul trattamento sanzionatorio.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro la Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente valorizzato elementi cruciali per la determinazione della pena. Tra questi, la concreta gravità del fatto, evidenziata dall’enorme quantità di sostanza stupefacente trattata, e i precedenti penali specifici dell’imputato. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice precedente. La mancanza di tale specificità rende l’impugnazione un mero tentativo di riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e ne determina l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, e in assenza di prove di una mancanza di colpa, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione è uno strumento che va utilizzato con perizia e cognizione di causa. Impugnazioni superficiali o non adeguatamente fondate non solo sono destinate al fallimento, ma espongono il ricorrente a ulteriori costi, proteggendo al contempo il sistema giudiziario da ricorsi dilatori o pretestuosi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se le motivazioni presentate sono generiche, non supportate da un adeguato apparato argomentativo e non contestano in modo specifico i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Quali fattori sono stati considerati rilevanti per giustificare l’aumento di pena?
La Corte d’Appello ha giustificato l’aumento di pena valorizzando la concreta gravità del fatto, ovvero la cessione di decine di chilogrammi di hashish, e i precedenti penali specifici del ricorrente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NESRALLAH CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione, è inammissibile sia perché prospetta deduzioni generiche, non essendo sorrette da alcun apparato argomentativo, sia perché, in ogni caso, la Corte di merito ha adeguatamente e in maniera non manifestamente illogica motivato il complessivo trattamento sanzionatorio, valorizzando sia la concreta gravità del fatto, relativo alla cessione di quantitativi di hashish nell’ordine della decina chilogrammi, sia i precedenti penali specifici cli cui risulta gravato il ricorrente;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.