Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 02/06/2000
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena determinato per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato;
che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio
secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve
anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale
richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di
proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operat
surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che, dunque, nel caso di specie, l’onere argomentativo, contrariamente a quanto contestato, risulta congruamente assolto, con argomentazioni adeguate e non illogiche e, dunque, incensurabili in questa sede (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove, oltre ad indicare distintamente i singoli aumenti operati per i due reati satellite, si sono evidenziate le circostanze di luogo e le modalità della condotta con riferimento al furto e il fatto che entrambi i reati satellite sono stati realizzati in concorso con una persona minorenne);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.