Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il 31/12/1981 avverso il decreto del 19/11/2024 emesso dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in perfona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME il ‘quale insiste per l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona confermava il decreto con il quale il ricorrente veniva sottoposto alla misura di prevenzione (;lella sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, nonché alla confisca dei mobili e immobili, in quanto ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett.b) e c) d. Igs. 6 settembre
2011, n. 159 .
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violaziork di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità, sostenuta Yenericamente sulla base dei precedenti penali e dei carichi pendenti, omettendo di considerare la modesta rilevanza degli stessi. In particolare, si evidenzia che la condanna per la cessione di un modesto quantitativo di stupefacenti si era conclusa con l’estinzione della pena a seguito del positivo espletamento dei lavori bocialmente utili; parimenti di modesto rilievo era il precedente per ricettazione, condanna per la quale il ricorrente aveva ottenuto la liberazione anticipat9.
Risulterebbe del tutto immotivata l’afferm44:one secondo cui il ricorrente avrebbe svolto un’abituale attività delittuosa, protrattasi nel corso di un lungo periodo temporale. Parimenti indimostrata sarebbe la capacità di trarre reddito dall’attività illecita, difettando la prova della stabile commissione di reati produttiv di lucro.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’attualità del requisito deila pericolosità sociale, posto che i fatti oggetto di valutazione sarebbero individuati in maniera generica e riferiti ad un arco temporale non specificato. Inoltre, l’eterogeneità dei reati dai quali sarebbe stata dedotta la pericolosità del ricorrente renderebbe l’apparato argomentativo privo di coerenza e ragionevolezza.
2.3. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla confisca, sul presupposto che la Corte di appello non avrebbe correttamente individuato gli elementi dai quali desumere la provenienza illecita dei proventi reimpiegati per l’acquisto dei beni confiscati, l’arco temporale entro il quale il ricorrente avrebbe tratto sostentamentd Ùall’attività illecita e la pretesa assenza di fonti lecite idonee a giustificare gli acquisti.
In particolare, sarebbe stata immotivatamente esclusa la provenienza lecita delle somme di denaro messe a disposizione del ricorrente dai familiari della compagna e il valore dei beni acquistati non sarebbe stato correttamente valutato
Il ricorso è stato trattato nelle forme prevlste dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2
La Corte di appello ha reso un’ampia ed esaOstiva motivazione, con la quale ha dato atto degli elementi fattuali dai quali desumere che il ricorrente, fin dal 2008, è stato stabilmente dedito alla commissione di reati (tra i quali furti, ricettazione, traffico di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale), desumendo tale dato sia dalle condanne passate in giudicato, sia dai procedimenti pendenti.
Sulla base di tali elementi obiettivi e analiticamente vagliati, la Corte di appello ha affermato la sussistenza dei requisiti della pericolosità generica, valutando anche il profilo della continuità delle condotte illecite e dell’attualità.
Parimenti, per quanto concerne il profilo relativo alla confisca, si è dato atto che il ricorrente non ha mai avuto la disponibilità di redditi di comprovata provenienza lecita e, ciononostante, ha acquistato plurimi beni mobili e immobili, dimostrando una capacità di spesa che può trovare giustificazione esclusivamente ritenendo che si tratti di proventi di attività illecita.
La lettura del decreto impugnato, pertanto, consente di affermare che la Corte di appello ha fornito una puntuale e specifica m’ptivazione, rispondendo a tutti i motivi di appello sollevati dal ricorrente.
Ne consegue che deve escludersi che, nel caso di specie, si verta nell’ipotesi della motivazione apparente.
Partendo da tale presupposto, ne consegue l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso che, pur proposti congiuntamente per violazione di legge e vizio di motivazione, contengono esclusivamente una cobtestazione in ordine alla tenuta motivazionale del decreto.
Per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifes di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19112/2014, COGNOME, Rv. 261954, , che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione).
Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l’art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n.
21525 del 18/06/2020, COGNOME, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, COGNOME,
Rv. 279435).
Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicità e contraddittorietà dell
valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente
,
o apparente, intesa quest’ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile
l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure
le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (così, tra le tante, Sez. U, n.
33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso devi esser dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tren4a in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH