Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14206 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 612 cpv. cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 27 ottobre 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e il vizio motivazione, è generico e non consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle lo conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decis fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu oculi di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità macroscopica evidenza (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla notevole capacità intimidatrice delle espressioni proferite dall’imputato all’indirizzo della persona offesa);
che il secondo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, a fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiari della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., del modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di q ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato il da della notevole offensività in concreto della condotta tenuta dall’imputato);
che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuan generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 del sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richi alla luce della complessiva offensività del fatto, come desunta dalla particolare gravità del condotta tenuta dall’imputato e dalle conseguenze dannose arrecate alla persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente