Ricorso inammissibile per minacce: la prova è dubbia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale penale: in assenza di prove certe, l’imputato va assolto. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di un ricorso inammissibile presentato dalla Procura Generale contro una sentenza di assoluzione, evidenziando come il dubbio sulla colpevolezza debba sempre andare a favore dell’accusato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
Il Caso: Dall’Assoluzione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace. Un individuo era stato accusato del reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale. Tuttavia, il giudice di primo grado, dopo aver esaminato le prove, aveva ritenuto non sufficientemente provata la sua colpevolezza e lo aveva assolto.
Insoddisfatta della decisione, la Procura Generale presso la Corte d’Appello ha deciso di impugnare la sentenza, presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’accusa sosteneva che il Giudice di Pace avesse commesso un errore, violando la legge e omettendo una corretta valutazione delle deposizioni della persona offesa e dei testimoni a carico.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso della Procura e lo ha liquidato in modo netto, dichiarandolo ricorso inammissibile. La ragione è chiara: il motivo presentato dall’accusa è stato giudicato “manifestamente infondato”.
Questo giudizio non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla qualità del ricorso e sulla correttezza della sentenza impugnata. La Cassazione ha infatti constatato che il Giudice di Pace aveva costruito una motivazione logica, corretta e priva di vizi.
Le motivazioni: il rispetto della valutazione del giudice di merito
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel rispetto per l’analisi dei fatti compiuta dal giudice di primo grado. La sentenza di assoluzione, secondo gli Ermellini, aveva esaminato attentamente tutte le risultanze probatorie. Il punto cruciale era l’incertezza sull’identità della persona che aveva effettivamente pronunciato le frasi minacciose.
Il Giudice di Pace aveva concluso che non esisteva una “prova piena al di là di ogni ragionevole dubbio” che l’autore del reato fosse proprio l’imputato. Questa valutazione, basata sulle prove raccolte durante il processo, è stata considerata dalla Cassazione come un’argomentazione corretta e non illogica. La Procura, con il suo ricorso, cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le conclusioni: il principio “oltre ogni ragionevole dubbio”
L’ordinanza rafforza uno dei pilastri del diritto penale: il principio di colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”. Per arrivare a una condanna, non basta che l’accusa appaia probabile, ma è necessario che sia l’unica spiegazione logica dei fatti, priva di incertezze significative. Se, come in questo caso, permane un dubbio ragionevole sull’identificazione dell’autore del reato, il giudice ha il dovere di assolvere.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso serve quindi come monito: non si può chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, del giudice che ha direttamente gestito l’istruttoria. La decisione del Giudice di Pace, fondata su un’incertezza probatoria, è stata ritenuta inattaccabile, chiudendo definitivamente la vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza di assoluzione del Giudice di Pace era corretta, logica e priva di vizi, avendo correttamente applicato il principio della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Qual era il dubbio che ha portato all’assoluzione dell’imputato?
Il dubbio fondamentale riguardava l’identificazione della persona che aveva pronunciato la frase minacciosa. Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse una prova certa e piena, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato fosse effettivamente l’interlocutore.
La Corte di Cassazione ha riesaminato le testimonianze?
No. La Corte di Cassazione, come si evince dall’ordinanza, non ha riesaminato le prove (come le testimonianze), ma ha controllato la legittimità e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato che la valutazione delle prove fatta dal giudice di primo grado era stata corretta e ben argomentata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il 02/02/1968
inoltre:
CARROCCIA NOME
avverso la sentenza del 15/07/2024 del GIUDICE COGNOME di TERMOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che la Procura Generale della Corte d’Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termoli, che ha assolto l’imputato COGNOME COGNOME dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e omessa valutazione delle deposizioni della persona offesa e dei testi del P.M., è manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata che ha esaminato le varie risultanze probatorie e ha valutato con motivazione immune da vizi che non vi fosse prova piena al di là di ogni ragionevole dubbio che l’imputato fosse l’interlocutore che aveva pronunciato una frese di contenuto minaccioso.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 12 febbraio 2025 Il cojs.ciliere GLYPH tensore GLYPH Il Presidente