Ricorso Inammissibile per Merce Contraffatta: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla valutazione del reato di commercio di prodotti contraffatti. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia quello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa e il Giudizio di Appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, relativo all’introduzione e al commercio di prodotti con marchi falsi. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva presentato appello, contestando la propria responsabilità. La Corte d’Appello di Salerno, tuttavia, confermava la sentenza, respingendo le doglianze della difesa.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto provata la responsabilità penale, argomentando sulla non grossolanità della contraffazione e sulla sussistenza del reato contro la fede pubblica. Aveva inoltre negato la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’accesso a sanzioni sostitutive, basando la propria decisione sulle specifiche modalità della condotta e sulla sua abitualità.
Il Ricorso Inammissibile dinanzi alla Cassazione
Contro la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando una carenza fondamentale nei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non costituivano una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, ma si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello.
Questo vizio procedurale impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito delle questioni, poiché il ricorso deve assolvere alla funzione di contestare in modo mirato e logico le ragioni della decisione di secondo grado, non di riproporre semplicemente le stesse difese. Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato in tema di ammissibilità dei ricorsi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la manifesta infondatezza e la natura puramente apparente.
La Critica alla Specificità dei Motivi
Il primo motivo di ricorso, che contestava la motivazione sulla responsabilità penale, è stato giudicato indeducibile. La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente riproporre le stesse questioni già decise in appello. Un ricorso, per essere specifico, deve contenere una critica circostanziata della sentenza impugnata, spiegando perché le argomentazioni del giudice di merito sarebbero errate. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a ripetere le proprie tesi senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva già affrontato il tema della non grossolanità della contraffazione, inquadrandola correttamente come reato contro la fede pubblica.
Sulla Pluralità dei Marchi e la Tenuità del Fatto
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla pluralità di marchi contraffatti, data la varietà degli oggetti sequestrati. Per quanto riguarda il diniego della particolare tenuità del fatto e delle sanzioni sostitutive, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e adeguata, fondata sulle modalità concrete del reato e sull’abitualità della condotta del reo. Questi elementi, secondo la giurisprudenza, sono ostativi al riconoscimento di tali benefici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta elaborazione tecnica. Non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Pertanto, è essenziale che i motivi di ricorso non si limitino a una sterile riproposizione delle difese precedenti, ma si concentrino nell’individuare e criticare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si risolve nella ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di formulare una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata.
La non perfetta qualità della contraffazione esclude il reato?
No, la Corte sottolinea che il reato di cui all’art. 474 c.p. è un delitto contro la fede pubblica. Pertanto, la valutazione sulla ‘grossolanità’ della contraffazione deve tenere conto di questo bene giuridico, e anche una falsificazione non perfetta può integrare il reato se idonea a ingannare i consumatori.
Quali elementi possono impedire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, le modalità del fatto e l’abitualità della condotta sono elementi che la Corte di merito può legittimamente utilizzare per negare l’accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alle sanzioni sostitutive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME,- ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato circa la la ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019);
Del pari deve ritenersi per la pluralità di marchi contraffatti, in ragione della non singolarità degli oggetti recanti marchi contraffatti;
In tema di particolare tenuità del fatto e negato accesso alle sanzioni sostitutive la Corte argomenta la decisione facendo leva sulle modalità del fatto e sulla abitualità della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente