Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Vendita di Merce Contraffatta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un individuo condannato per ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi. La pronuncia è di grande interesse perché chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità, ribadendo quando un’impugnazione risulta in un ricorso inammissibile. Questo caso offre spunti fondamentali sulla differenza tra critica alla motivazione e riesame dei fatti, e sui criteri per configurare i reati legati alla merce contraffatta.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dalla condanna, emessa dalla Corte d’Appello, nei confronti di un soggetto per i reati previsti dagli articoli 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile della vendita di merce non originale, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo fondato su motivi che non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate dall’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non aveva formulato una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma si era limitato a riproporre le stesse difese.
La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Non è consentito, pertanto, chiedere alla Corte di effettuare una nuova valutazione delle prove o di comparare i diversi elementi probatori per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni: Consapevolezza e Idoneità all’Inganno
La Corte ha ritenuto logica e priva di vizi la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato che la merce posta in vendita mancava di certificati, cartellini e ologrammi anticontraffazione. Questi elementi, uniti alle modalità di detenzione e alla qualità dei prodotti, dimostravano la piena consapevolezza dell’imputato di vendere articoli non originali.
Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 474 c.p., è stato ribadito che l’elemento cruciale è l’idoneità del prodotto a trarre in inganno un acquirente di ‘comune avvedutezza’. Nel caso specifico, si è escluso che si trattasse di un ‘falso grossolano’ (cioè una contraffazione così evidente da non poter ingannare nessuno), poiché le caratteristiche intrinseche dei beni li rendevano sufficientemente credibili.
Infine, anche la responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) è stata confermata sulla base della consapevolezza della provenienza illecita della merce, desunta dal fatto che l’imputato non aveva fornito alcuna indicazione utile sui modi e i tempi del suo acquisto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile sanziona proprio i tentativi di superare questo confine. La decisione, inoltre, fornisce due importanti indicazioni pratiche: primo, la consapevolezza della falsità di un prodotto può essere provata anche attraverso elementi indiretti, come l’assenza di certificazioni; secondo, ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti falsi, non è necessaria una imitazione perfetta, ma è sufficiente che il prodotto sia in grado di ingannare il consumatore medio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Quando la vendita di un prodotto contraffatto costituisce reato secondo questa ordinanza?
Costituisce reato quando le caratteristiche del prodotto sono tali da poter ingannare un acquirente di comune avvedutezza. Non è necessario che la contraffazione sia perfetta; è sufficiente che non si tratti di un ‘falso grossolano’, cioè di un’imitazione così palese da non poter trarre in inganno nessuno.
Come è stata provata la consapevolezza dell’imputato di commettere i reati?
La consapevolezza è stata desunta da diversi elementi: la merce era priva di certificati, cartellini e ologrammi ufficiali e, per il reato di ricettazione, l’imputato non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa la provenienza dei beni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME MOR nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 4 e s evidenzia che sulla merce posta in vendita mancavano i certificati, i cartellini e gli ol contraffazione e che l’imputato, avuto riguardo alle modalità di detenzione e alla quali merce, ha agito nella piena consapevolezza di vendere merce non originale e che ai fini configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. ciò che rileva è l’idoneità del d assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti; pertanto, tali doglianz considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il motivo che contesta la correttezza della motivazione della dichiarazio responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deduc censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illo contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasi l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifest come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’at della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragio convincimento alle pag. 6 e 7, dove si esclude la sussistenza di un falso grossol considerazione del fatto che le caratteristiche intrinseche del prodotto depongono per una id a trarre in inganno un acquirente di comune avvedutezza e dove si ritiene sussisten responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 comma 2, cod. pen., posto che dimostrato di essere consapevole della provenienza illecita della merce, non fornendo indica circa i modi e i tempi dell’acquisto della merce stessa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.