Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, si affida alla Corte di Cassazione come ultimo grado di giudizio. Tuttavia, non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. L’ordinanza in commento ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, un concetto cruciale nel nostro sistema processuale penale. Comprendere i motivi di tale decisione è fondamentale per capire i limiti e le funzioni del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato era stato condannato per un reato di resistenza e la sua impugnazione si concentrava su due aspetti principali: contestava il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenuto eccessivo, e lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione più favorevole della sua posizione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle richieste del ricorrente, ma hanno fermato il processo a uno stadio preliminare. La ragione di questa scelta risiede nella qualificazione del ricorso come “manifestamente infondato”. Un ricorso è tale quando le argomentazioni presentate sono palesemente prive di qualsiasi fondamento giuridico, al punto da non meritare un esame approfondito. È un filtro che serve a evitare che la Corte venga sovraccaricata di impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la Corte d’Appello aveva già compiutamente valutato la posizione dell’imputato. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche e la severità della pena erano stati giustificati sulla base di “plurimi, gravi e non superabili elementi” che dimostravano l'”estrema pericolosità della condotta di resistenza” tenuta dall’imputato.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di effettuare un terzo grado di giudizio sul fatto, cioè non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso, invece di evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza impugnata, si limitava a criticare l’apprezzamento dei fatti, chiedendo di fatto un nuovo giudizio. Tale richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifiche critiche di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non può essere una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato non solo non porta ad alcun beneficio per l’imputato, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di redigere ricorsi solidi, capaci di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, concentrandosi sui profili di diritto piuttosto che su doglianze di merito già esaminate nei gradi precedenti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato la pena e il diniego delle attenuanti sulla base di elementi gravi e insuperabili che dimostravano l’estrema pericolosità della condotta dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la pericolosità della condotta dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato nel merito la pericolosità della condotta. Ha confermato che la valutazione era già stata effettuata correttamente dalla Corte d’Appello e che il ricorso non presentava vizi di legittimità, ma mirava a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non rientra nelle sue competenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, nella misura in cui censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche non considerando i plurimi, gravi e non superabili elementi sulla base dei quali la Corte di appello ha valutato l’estrema pericolosità della condotta di resistenza posta in essere dall’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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