Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREPUZZI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. LIBERTAI di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME NOME. il à c ett GLYPH Izt LA”””””
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e
successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/11/2023 il Giudice per le indagini preliminari del T ibunale di disponeva l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME rrone COGNOME (detto Friculino) per il reato pluriaggravato di cui all’art. 74 comma 1, 2, 3, 4 e 5 d per essersi associato con altri, al fine di commettere più reati di importazione ac uisto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con il ruolo di capo e promotor , (capo relazione a due reati di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 (capi B1 e B3).
La stessa ordinanza rigettava, invece, la richiesta di applicazione della Misura c avanzata dal pubblico ministero anche in relazione al delitto di cui all’art. 416–bi com 4, 5 e 6 cod. pen. quale partecipe della RAGIONE_SOCIALE e referente di que ta sul di Trepuzzi, con il ruolo di capo o promotore.
Accogliendo il ricorso del pubblico ministero, con ordinanza del 22/1/202 il Tribunal riesame di Lecce ha disposto l’applicazione della misura della custodia in carc re nei del predetto COGNOME anche in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis commi 1, 2, cod. pen., riconoscendo la sussistenza di elementi idonei ad integrare la gra n Jrità indiziaria in relazione ad una condotta partecipativa ad un’associazione mafiosa g à costi giudizialmente riconosciuta, tale COGNOMEnendo COGNOME il r thema decidendum” della richiesta del pubblico ministero, e non già quello della costituzione di una nuova associa ione di mafioso.
Avverso tale ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo, unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà o manifest illogicità motivazione perché l’ordinanza impugnata, nella sostanza, avrebbe COGNOME uto il P gravemente indiziato di un reato (art. 416bis c.p.) per averne commesso in re ltà un a d.p.r. 309/90) fr in quanto, una volta espiata una lunga detenzione per aver fa to parte d frangia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, appena scarcerato, avrebbe ripreso le attività concer traffico di stupefacenti nel territorio di Trepuzzi e, dunque, per essersi posto a un’associazione dedita al narcotraffico. Difetterebbero, invece, elementi tipici dl la s di un’associazione di tipo mafioso, quali: l’utilizzazione del metodo mafloo, “i affiliazione” tipicamente mafiosi, le forme di intimidazione, oppure forme eclatanti di v l’ingerenza in attività economiche legali o in eventuali consultazioni elettorali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su un unico motivo che attiene esclusiva al merito della decisione impugnata ed è anche aspecifico, in quanto non si corronta c pluralità di elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Sotto il primo profilo, giova ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il c legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisi elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini prelimina del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugNOME al fin sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo ha e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943 consentita al giudice di legittimità, in relazione NOME peculiare natura del giudizi ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ra giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’appr risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di degli indizi, né trattandosi di i e del tribunale di verificare la no determiNOME ;spetto al fine ). E’, pertanto, ed ai limiti che ioni addotte dal zzamento delle formalmente la circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 27697€).
Peraltro, l’ordinanza impugnata, premesso che il COGNOME risulta e s sere già stato condanNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di una f RAGIONE_SOCIALE che controllava i territori di Trepuzzi, Surbo e paesi limitrofi, ed a una lunga detenzione per tale reato sino NOME rimessione in libertà in data 8/10/ espiazione pena, ha riconosciuto la gravità indiziaria del continuativo legame COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE, rimasto inalterato durante il pur lungo period sulla base di circostanziate dichiarazioni di collaboratori di giustizia e d associativo del di detenzione, conversazioni intercettate, il cui contenuto, riportato nell’ordinanza, senza vizi logici f è stato COGNOME!iuto riscontrare le prime.
L’ordinanza impugnata ha, così, riferito delle dichiarazioni di due collaboratori di gi COGNOME NOMENOME NOME NOME frangia capeggiata da COGNOME NOMENOME NOME 4ndrea COGNOME capo del clan COGNOMEno-Coffa – che hanno descritto il COGNOME, già durante la ua detenz come destiNOME a riprendere il controllo del territorio appena sarebbe uscito, su disposi predetto COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOMENOME
Tali dichiarazioni sono state riscontrate dalle conversazioni intercettate, dalle quali che, appena scarcerato, il COGNOME COGNOME convocare tale NOME COGNOME, che trafficava stupe nella zona di sua competenza, per fargli comprendere che, da allora, tale zona e a sotto suo controllo, e per imporgli anche il pagamento di una somma destinata al frat llo del d COGNOMECOGNOME COGNOME intendeva far inserire nel suo gruppo.
E’ emersa, così, anche un’attività del ricorrente di reclutamento di affil ati a mafioso, come confermato da conversazioni nelle quali COGNOME COGNOME informava di una richies affiliazione ricevuta da una persona che, poi, apprendeva da tale COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
L’assunto difensivo secondo cui difetterebbero forme di intimidazione oppure fo eclatanti di violenza, tipiche dell’agire mafioso, non si confronta, inoltre, con repressione con dure percosse disposta nei confronti di tale NOME COGNOME, ch rifornito di stupefacenti droga da soggetti non appartenenti al gruppo del Perr ne, az aveva portato ad ottenerne manifestazioni di sottomissione dinanzi ai sud aggres conferma del recupero, da parte del ricorrente, del pieno controllo del territorio repuzz la detenzione, emerso dalle conversazioni intercettate, che hanno rivelato anc e l’impo nei traffici di stupefacenti, di prezzi di vendita aumentati al fine di destinare l’ulter al mantenimento di affiliati ancora detenuti.
Non confrontandosi adeguatamente con tali elementi, dettagliatamenté valorizzati provvedimento impugNOME, il ricorso difetta anche di specificità, per la nriancanz di cor tra le ragioni argomentate dNOME decisione impugnata e quelle poste a fonda dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice ensurato cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/004, n. Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007 n. 35492, 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al lagamento spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili d determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 3 giugno n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a faore del delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Manda NOME cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 dìsp. att. cod. proc. p
Così deciso in COGNOME il 19 luglio 2024
L’estensore
Il Presidente