Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen.; 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada.
Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 190 e 140 cod. strada; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 590bis, comma 7 cod. pen.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata giustificazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui ascritto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che il secondo motivo di ricorso contiene enunciati del tutto generici, palesemente in contrasto con la trama motivazionale della sentenza, in cui sono illustrate in modo puntuale e analitico le ragioni del convincimento maturato dai giudici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
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