Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso le circostanz attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius il trattamento sanzioNOMErio, e ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione con riguar all’affermazione di responsabilità dell’imputato e alla durata della malattia sofferta dalla pers offesa, segnatamente in ragione del travisamento per omissione del video versato in atti inammissibile perché non si confronta compiutamente con la motivazione e non denuncia un travisamento che «abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivaziona sottoposto a critica)» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e, dunque, atto ad incidere sulla tenuta di essa, in quanto la Corte di merito ha affermato – in manie congrua e logica – che l’imputato ha attinto con uno schiaffo la persona offesa, valorizzando ammissioni dello stesso ricorrente, ed ha considerato compatibili le lesioni con documentazione medica in atti (chiarendo la ragione per cui le ha ritenute esaustive);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante e alla conseguent procedibilità del reato a seguito della novella ex decreto n. 150/2022 – è inammissibile in quanto con esso è stato reiterato il medesimo ordine di allegazioni compiutamente disatteso dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), la quale ha indica analiticamente la durata della malattia alla luce dei certificati in atti, rimarcando la superf un accertamento peritale in considerazione dei presidi sanitari che li hanno rilasciati; e risp a tale iter il ricorso prospetta in maniera generica l’erroneità del computo della Corte di merit nonché un diverso apprezzamento di fatto (anche alla luce dell’asserito contegno della persona offesa), senza denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); con la conseguenza che non occorre immorare per evidenziare che, in ogni caso, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata perché il ricorrente in ogni caso non potrebbe giovarsi del nuovo regime della procedibilità posto per il delitto di lesioni p dirimente considerazione che vi è costituzione di parte civile (cfr. Sez. 3, n. 27147 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale co riguardo alla sussistenza dell’aggravante e, segnatamente, all’imputazione di essa sotto il profi soggettivo -, lungi dal contenere compiute censure di legittimità, ha irritualmente prospett un’alternativa ricostruzione della vicenda (in particolare, richiamando assertivamente il contegn dell’imputato);
ritenuto, a proposito del quarto motivo di ricorso, che adduce la violazione della legg penale e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio e alla misura risarcimento (segnatamente alla provvisionale):
che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata con riguardo alla commisurazione della pena, poiché essa è stata determinata (a seguito dell’equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 583, comma 1, cit.) in un anno e sei mesi reclusione, dando conto dell’obiettiva gravità del fatto alla luce della gravità delle lesioni in misura inferiore al medio edittale previsto dall’art. 582, comma 1, cod. pen. legge fall. ( deve essere calcolato «non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 01), ed è «l’irrogazione di una pena base pari o superiore» ad esso a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen.» (Se n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278788 – 01);
con riferimento alle statuizioni civili, è dirimente evidenziare che nella specie è s resa condanna generica al risarcimento del danno, oltre che al pagamento di una provvisionale e «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquida dell’integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02; cfr pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, COGNOME, Rv. 230105 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.