Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda una condanna per lesioni personali aggravate, dove l’imputato ha visto il proprio ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Questo provvedimento ci permette di approfondire la differenza cruciale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, e le conseguenze di una sua errata comprensione.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo grado per il reato di lesioni personali aggravate e per un’altra violazione di legge poi dichiarata prescritta. La Corte di Appello, pur confermando la responsabilità per le lesioni, rideterminava la pena concedendo l’attenuante della provocazione ed escludendo la recidiva. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per Cassazione attraverso il suo difensore, articolando tre distinti motivi di censura.
I Motivi del Ricorso e perché è stato ritenuto inammissibile
La difesa dell’imputato ha tentato di smontare la sentenza di condanna basandosi su tre argomenti principali. Tuttavia, la Suprema Corte li ha rigettati tutti, qualificando il ricorso inammissibile nel suo complesso. Vediamo nel dettaglio ogni motivo.
Primo Motivo: Il Travisamento della Prova e la Legittima Difesa
Il ricorrente lamentava un’errata applicazione della legge penale, sostenendo un travisamento della prova e il mancato riconoscimento della legittima difesa. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano mal interpretato le prove. La Cassazione ha prontamente respinto questa doglianza, ricordando che non è sua facoltà riesaminare il quadro probatorio. Il tentativo di proporre una ‘rilettura alternativa’ delle prove, come le immagini di videosorveglianza che mostravano l’imputato armato di mazza inseguire la vittima, costituisce un’attività tipica del giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura sulla Responsabilità
Il secondo motivo denunciava vizi di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza del motivo, definendolo ‘estremamente generico’. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono. In assenza di elementi precisi che permettano di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, la censura risulta inammissibile.
Terzo Motivo: L’Inattendibilità della Persona Offesa
Infine, la difesa contestava l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Cassazione ha liquidato anche questo motivo come una ‘mera doglianza in fatto’. I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente criticare genericamente la valutazione fatta dai giudici di merito; è necessario confrontarsi specificamente con gli argomenti logici e coerenti esposti nella sentenza, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
Le Motivazioni della Corte: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione. Essa è ‘giudice di legittimità’, non ‘giudice di merito’. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (come farebbe un tribunale di primo grado o una corte d’appello), ma di assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi evidenti. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, come ha fatto il ricorrente, porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: i motivi di ricorso devono essere formulati con estrema precisione tecnica. È inutile e controproducente riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi di merito. L’appello deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, erano formulati in modo troppo generico o si limitavano a criticare il merito della decisione senza individuare specifici vizi di legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘giudice di merito’?
Significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove (testimonianze, video, documenti) per decidere come si sono svolti i fatti. Il suo ruolo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere in ordine al delitto di cui all’art. 4 cpv L.110/75 in quanto estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la recidiva e concedendo l’attenuante della provocazione, ha rideterminando la pena, confermando nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto di lesioni personali aggravate;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando – in particolare – un travisamento della prova ed un mancato riconoscimento della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/20 COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, la Corte di appello ha ribadito come – in ragione delle immagini del sistema di videosorveglianza – l’imputato, armato di una mazza, avesse rincorso la persona offesa);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in fatto, le quali non si confrontano con quanto affermato, con coerenti argomenti, dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
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