Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIPATRANSONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indic recante l’affermazione di penale responsabilità in ordine al real:o di cui all’ cod. pen. è inammissibile.
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di pe responsabilità, sostenendo la mancata valutazione da parte del Giudice di merito d circostanze atte a escludere la responsabilità a titolo di colpa, compresa la c imprevedibile di parte offesa, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.
Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legitt quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibil ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati c di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticam con GLYPH gli GLYPH argomenti GLYPH utilizzati GLYPH nel GLYPH provvedimento GLYPH impugNOME. (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, IRovinelli, Rv. 276970 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è i dai lamentati vizi di violazione di legge ( trattandosi di un reato di compete giudice di pace non è infatti ammesso il ricorso per vizio di motivazione).
Deduce invero il ricorrente l’inconfigurabilità dell’elemento soggettiv reato, difettando l’elemento della prevedibilità dell’evento; e contesta la sus del nesso causale.
Sui punti dedotti, la Corte territoriale ha evidenziato che il comporta tenuto dall’imputato era gravemente negligente in quanto, dalle risultanze delle testimoniali, era emersa l’invisibilità dell’ostacolo e quindi il concreto un per ogni utente della strada, non evitabile con l’ordinaria diligenza. Inoltre, la escluso che la condotta della parte offesa, consistita nell’essersi introdot proprietà privata non delimitata da apposita segnaletica, possa aver inciso sul causale, stante appunto l’assenza di un delimitatore di accesso a detta pro Parimenti, era del tutto prevedibile che, in assenza di segnali di divieto, chi s a percorrere le strade in aperta campagna nel corso di una escursione, pot introdurvisi, non avvedendosi dell’ostacolo.
Sono stati dunque correttamente scrutinati e vagliati glielementi costit del reato.
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atte l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondat dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e prec la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’ cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’artic:olo 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nell somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere e ensore
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Il Presid t