Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12420 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando che non è possibile utilizzare il ricorso per ottenere un nuovo esame delle prove. Il caso riguarda una condanna per lesioni personali aggravate, dove gli imputati hanno tentato di contestare le conclusioni dei giudici di merito. La decisione sottolinea le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, inclusa la condanna a sanzioni pecuniarie.
Il Caso: Lesioni Aggravate e Appello in Cassazione
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il delitto di lesioni personali aggravate, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della loro difesa era la contestazione della sussistenza dell’aggravante dell’uso di armi, prevista dall’articolo 585 del codice penale. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere provato l’impiego di un’arma, basando la propria decisione principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute prive di adeguati riscontri esterni.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che le doglianze presentate non evidenziavano un vizio di legittimità, come un errore nell’applicazione della legge o una motivazione illogica, ma si limitavano a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio già vagliato nei precedenti gradi di giudizio.
La Valutazione delle Prove e il Ruolo della Cassazione
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di merito. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’, ovvero verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i ricorrenti non hanno dimostrato un ‘travisamento della prova’ – ossia che il giudice abbia basato la sua decisione su un’informazione inesistente o radicalmente distorta – ma hanno semplicemente offerto una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La Testimonianza della Persona Offesa
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la testimonianza della vittima del reato può, da sola, essere sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità penale. La presenza di ‘riscontri’ esterni, sebbene auspicabile, non è un requisito indispensabile, specialmente quando la testimonianza viene ritenuta attendibile dai giudici di merito dopo un’attenta valutazione.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile: Spese e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per i ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene irrogata quando l’impugnazione è talmente infondata da rivelare una ‘colpa’ nel proporla, scoraggiando così la presentazione di ricorsi meramente dilatori o pretestuosi.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, viene ribadita la netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione del diritto. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi di legge o di logica manifesta, è destinato all’inammissibilità. In secondo luogo, la Corte riafferma la piena validità probatoria della testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non può essere genericamente contestata in Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non una terza istanza per ridiscutere i fatti. La presentazione di un’impugnazione priva di fondamento giuridico non solo non porta ad alcun risultato utile per la difesa, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. Ciò evidenzia l’importanza di una valutazione attenta e professionale dei presupposti per adire la Suprema Corte, al fine di evitare ricorsi destinati a un esito negativo e oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate dagli imputati non riguardavano errori di diritto o vizi logici della sentenza, ma proponevano una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
La sola testimonianza della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo l’orientamento confermato dalla Corte, la dichiarazione della persona offesa può essere sufficiente a fondare la prova della responsabilità penale, a condizione che il giudice la ritenga credibile dopo un’attenta valutazione. La presenza di elementi di riscontro esterni non è sempre necessaria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, la Corte condanna il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separato atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali;
rilevato che l’unico motivo di entrambi i ricorsi – che deduce la violazione della l penale, segnatamente dell’art. 585 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine alla rit sussistenza dell’aggravante di aver commesso il reato con armi- è versato in fatto e manifestament infondato, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento del compendio acquisito, denunciando irritualmente in questa sede di legittimità il difetto della prova dell’uso dell’arma, senza addurne effettivamente il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01); ed ha genericamente censurato la sentenza impugnata per aver fondato la declaratoria di responsabilità dell’imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, negando la presenza di risc ad esse, ex se non necessari (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘Arte, Rv. 253214 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di col in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 18 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.