Ricorso Inammissibile: Quando le Argomentazioni non Bastano in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse difese già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di lesioni personali. L’analisi di questa ordinanza offre spunti preziosi per comprendere i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali lievissime, aggravate dall’uso di un oggetto contundente, nella fattispecie una scopa con manico di ferro. La condanna, emessa dal Tribunale in composizione monocratica all’esito di un giudizio abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico, ma articolato, motivo.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente basava la sua impugnazione su tre principali doglianze:
1. Mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse accolto la richiesta di ascoltare un testimone, ritenuto fondamentale per la difesa.
2. Vizio di motivazione sulla legittima difesa: Si contestava la logicità della sentenza d’appello nel negare il riconoscimento della scriminante della legittima difesa.
3. Eccessività della pena: Si riteneva la sanzione inflitta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Questi argomenti, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Il ricorso inammissibile è una sanzione processuale per gli atti che mancano dei requisiti minimi per poter essere esaminati nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Secondo gli Ermellini, i motivi proposti erano manifestamente infondati. Essi non rappresentavano una critica specifica e puntuale alla decisione della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. La Corte ha qualificato tali argomentazioni come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi e sulla valutazione delle prove, che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità, il quale è limitato al controllo della corretta applicazione della legge. In sostanza, il ricorso mancava della necessaria ‘correlazione’ con la decisione impugnata, risultando così ‘aspecifico’ e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un principio cruciale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere una possibilità di successo, l’impugnazione deve evidenziare vizi di legge o difetti di motivazione gravi (illogicità manifesta, contraddittorietà) presenti nella sentenza d’appello, non limitarsi a ripresentare una versione alternativa dei fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e aspecifico. I motivi presentati erano semplici doglianze di fatto che riproponevano le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice d’appello, senza una critica puntuale alla decisione impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali lievissime, aggravate dall’utilizzo di una scopa con manico di ferro, ai sensi degli articoli 582 e 585 del codice penale.
Cosa ha comportato per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERRACINA il 07/05/1966
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 aprile 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Latina in composizione monocratica del 2 febbraio 2022 con la quale l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali lievissime aggravate dall’utilizzo di una scopa con manico di ferro (art.582,585 cod. pen.);
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il oliale si lamenta la mancata concessione della rinnovazione istruttoria in appello della escussione di un testimone; la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della legittima difesa; l’eccessività e la sproporzione della pena, è manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, basate su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e privi altresì della necessaria correlazione con la decisione impugnata, connotandosi così come aspecifico;
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.