Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è Inutile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso inammissibile, basato sulla semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti, non solo è inefficace ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame riguarda una condanna per lesioni aggravate, confermata in tutti i gradi di giudizio proprio a causa della natura reiterativa dei motivi di appello.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di lesioni aggravate, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su tre punti principali, con i quali sperava di ottenere l’annullamento della sentenza o una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
L’imputato ha tentato di smontare la propria condanna sostenendo tre tesi difensive:
1. Legittima Difesa: Sosteneva di aver agito per difendersi, invocando la scriminante della legittima difesa. Tuttavia, i giudici di merito avevano già accertato che l’imputato stesso aveva contribuito a creare la situazione di pericolo, rendendo inapplicabile tale giustificazione.
2. Provocazione: Chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.), affermando di essere stato provocato dalla controparte. Anche in questo caso, la Corte territoriale aveva già escluso tale scenario per mancanza di prove a sostegno.
3. Minimo della Pena: Infine, richiedeva l’applicazione di una pena più mite, confidando nel riconoscimento delle attenuanti e nella loro prevalenza sulle aggravanti.
La Corte di Cassazione ha giudicato tutti e tre i motivi come un mero tentativo di riproporre le stesse questioni di fatto già ampiamente e correttamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. Non sono state sollevate nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione delle sentenze impugnate. Per questa ragione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, bensì di valutare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Quando un ricorso si limita a ripetere censure già esaminate e respinte, senza criticare specificamente la logica della decisione impugnata, si trasforma in una richiesta di terza valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fornito motivazioni esaurienti e prive di vizi per escludere sia la legittima difesa sia la provocazione. Inoltre, la decisione di non applicare una pena inferiore era stata giustificata sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato e della gravità dei fatti, elementi che impedivano un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un importante avvertimento: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a contestazioni precise sulla violazione di legge o su vizi di motivazione, non a un’ulteriore discussione sui fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun beneficio, ma si traduce in un’ulteriore condanna per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della pena, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi su solide argomentazioni giuridiche, evitando inutili e costose reiterazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (legittima difesa, provocazione, riduzione della pena) erano una mera ripetizione di argomenti già valutati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
È possibile invocare la legittima difesa se si è contribuito a creare la situazione di pericolo?
No, secondo quanto emerge dalla decisione, la legittima difesa non può essere invocata qualora sia stato accertato che la persona ha contribuito attivamente a determinare la situazione di pericolo dalla quale sostiene di doversi difendere.
Quali sono state le conseguenze economiche del ricorso inammissibile per l’imputato?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1013 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 18/07/1984
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Aosta del 23 maggio 2019 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni aggravate e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole dell’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di penale responsabilità sostenendo che il fatto non costituisce reato perché commesso in presenza della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito, i quali hanno affermato che non si può prospettare, nel caso di specie, un’ipotesi di legittima difesa, avendo il ricorrente concorso fattivamente a determinare la situazione di pericolo (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole dell’erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. con conseguente mancata applicazione del minimo della pena, è inammissibile poiché reitera le censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi, ha affermato come non vi è alcun elemento che conforta la versione sostenuta dal ricorrente secondo cui egli sarebbe stato provocato dal rivale e avrebbe, per tale motivo, reagito con un’aggressione fisica (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo del ricorso dell’imputato, che si duole della mancata applicazione del minimo della pena, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è anch’esso inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito i quali hanno affermato che i numerosi precedenti penali dell’imputato, oltre alla gravità dei fatti, impediscono di applicare una pena in misura minore rispetto a quella già concessa (vedasi pag. 4 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si
reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.