Ricorso Inammissibile: Quando gli Errori Formali Prevalgono sul Merito
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa alle regole procedurali. Un errore formale può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, impedendo ai giudici di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la precisione e il rispetto delle norme siano fondamentali, specialmente nei casi provenienti dalla giurisdizione del Giudice di Pace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, confermata in appello dal Tribunale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sua condanna.
Il ricorrente mirava a scardinare la sentenza di secondo grado, sostenendo vizi sia nella valutazione delle prove sia nella motivazione della decisione. Tuttavia, l’esito del suo ricorso è stato determinato non dall’analisi del suo presunto torto o della sua ragione, ma dall’applicazione rigorosa delle norme che disciplinano l’accesso al giudizio di legittimità.
Analisi dei Motivi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni diverse ma ugualmente insuperabili. Questa analisi ci permette di comprendere quali sono le “trappole” procedurali da evitare.
Primo Motivo: Genericità, Mancata Autosufficienza e Assenza di Decisività
Il primo motivo di ricorso contestava l’utilizzabilità della testimonianza di un soggetto che aveva precedentemente svolto la funzione di interprete. La Corte lo ha giudicato inammissibile per tre ragioni concorrenti:
1. Oscurità: L’argomentazione è stata ritenuta confusa e generica, non chiarendo in modo preciso i termini della pretesa incompatibilità.
2. Mancata Autosufficienza: Il ricorrente non ha allegato il verbale di testimonianza “incriminato”. Questo ha violato il principio di autosufficienza del ricorso, che impone di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per valutare la censura senza dover ricercare atti nel fascicolo processuale.
3. Mancanza di Decisività: Pur lamentando l’inutilizzabilità di una prova, il ricorrente non ha spiegato perché quella prova fosse decisiva. Non ha argomentato, cioè, che la sua eliminazione avrebbe portato a un esito diverso del processo, superando la cosiddetta “prova di resistenza”.
Secondo Motivo: Lo Sbarramento Procedurale per le Sentenze del Giudice di Pace
Il secondo motivo, con cui si lamentava un vizio di motivazione della sentenza, si è scontrato con un ostacolo normativo invalicabile. La Corte ha ricordato che, a seguito delle riforme legislative (in particolare l’art. 606, comma 2-bis, c.p.p.), il ricorso per Cassazione contro le sentenze d’appello che decidono su reati di competenza del Giudice di Pace è limitato a specifici motivi. Tra questi non rientra il vizio di motivazione. Di conseguenza, qualsiasi doglianza che, al di là del nome formale, si diriga a criticare l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito il proprio ruolo di giudice della legittimità, non del merito. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti di legge per essere esaminato. La mancanza di chiarezza, il mancato rispetto del principio di autosufficienza e, soprattutto, l’ignorare i limiti specifici imposti dal legislatore per questo tipo di procedimento, hanno reso il ricorso un tentativo destinato al fallimento fin dall’inizio. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia è un monito fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Evidenzia che la vittoria o la sconfitta non dipendono solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità di presentarle nel rispetto scrupoloso delle regole procedurali. Un ricorso mal formulato, generico o che ignori specifici sbarramenti normativi è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a sanzioni pecuniarie. La difesa tecnica deve quindi essere impeccabile non solo nella sostanza, ma anche e soprattutto nella forma.
Perché il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile?
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni: era oscuro e generico nella sua esposizione; violava il principio di autosufficienza perché non allegava il verbale di testimonianza contestato; infine, non dimostrava la decisività della prova che si voleva eliminare, fallendo la cosiddetta “prova di resistenza”.
Per quale motivo non è stato possibile contestare la motivazione della sentenza?
Non è stato possibile contestare la motivazione perché il caso originava da una decisione del Giudice di Pace. L’art. 606, comma 2-bis del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso per Cassazione in questi casi, escludendo esplicitamente la possibilità di lamentare un vizio di motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, un ente statale. La decisione impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8168 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 31/08/1977
avverso la sentenza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39130/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di lesioni personali;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, in particolare, l’utilizzabilità di testimonianza perché relativa a un soggetto che aveva svolto le funzioni di interprete di un altro teste – è inammissibile perché:
oscuro laddove riferisce la pretesa incompatibilità prima a Fang e poi a Zhang;
non allega il verbale “incriminato”, rendendo, così, il ricorso non autosufficiente.
3) pur predicando l’inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la decisività di ess non indicando le ragioni per cui il materiale residuo all’esito della ideale eliminazione del da inutilizzabile non superi la cosiddetta “prova di resistenza” (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dei). 2017, COGNOME e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione – non è consentito in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all’art. 606, comma 2-bis, cod proc. pen., dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confi del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l’introduzione – a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 – dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eFvers GLYPH della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente