Ricorso Inammissibile: Il Caso dell’Intestazione Fittizia di Veicoli
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8841/2024, ha affrontato un caso di intestazione fittizia di veicoli, stabilendo un principio chiaro sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La pronuncia dichiara il ricorso inammissibile, confermando la condanna per falsità ideologica e fornendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra censure di legittimità e tentativi di rivalutazione del merito. Questa decisione ribadisce come la Corte Suprema non sia un terzo grado di giudizio, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti: Un Intestatario Senza Patente né Mezzi Economici
Il caso riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per i reati di falsità ideologica in atti pubblici, aggravati dalla continuazione. La sua responsabilità era emersa da un quadro probatorio solido: l’uomo risultava intestatario di un numero elevato di veicoli pur essendo privo di mezzi economici adeguati e, significativamente, della patente di guida. A rafforzare i sospetti, due dei veicoli a lui intestati erano stati trovati nella disponibilità di altre persone, le quali si erano date alla fuga per sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine. Inoltre, l’imputato non aveva mai denunciato il furto o lo smarrimento del proprio documento d’identità, passaggio necessario per ottenere le carte di circolazione dei veicoli, né aveva fornito prove di non averne più la disponibilità.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. Con il primo, ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, criticando la valutazione del compendio probatorio effettuata dalla Corte d’Appello e sostenendo l’insufficienza delle prove. Con il secondo motivo, ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha immediatamente chiarito la natura del suo ruolo: non è un giudice del fatto, ma della legittimità. Ciò significa che non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. Proporre una diversa lettura delle prove, come fatto dal ricorrente, si traduce in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.
Per quanto riguarda la prima censura, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente, basata sulla convergenza di più elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: l’elevato numero di auto intestate, l’assenza di mezzi e di patente, l’uso dei veicoli da parte di terzi per attività illecite e la mancata denuncia di smarrimento dei documenti. Di fronte a una motivazione così strutturata, le critiche del ricorrente sono state giudicate come una semplice richiesta di una nuova e non consentita valutazione dei fatti.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte di merito aveva giustificato il diniego non solo sulla base dell’assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione, ma anche tenendo conto dei precedenti penali dell’imputato, un fattore previsto dall’art. 133 c.p. La Cassazione ha ritenuto tale valutazione congrua e immune da vizi logici, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
L’esito del giudizio è stato netto: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è prevista dall’art. 616 c.p.p. quando l’inammissibilità è determinata da una colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione palesemente priva di fondamento. In pratica, la Corte ha sanzionato l’abuso dello strumento processuale, utilizzato non per far valere una violazione di legge, ma per tentare, senza successo, di ottenere una terza revisione del merito della vicenda.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o motivazioni illogiche), propone censure che mirano a una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte di merito ha ritenuto non solo l’assenza di elementi positivi da valutare favorevolmente, ma ha anche considerato come elemento preponderante i precedenti penali dell’imputato, giustificando la decisione in modo logico e congruo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente, egli viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reati continuati di cui agli artt. 48, 479 e 81 cpv co pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che censura la motivazione posta a base dell dichiarazione di responsabilità – prospetta irritualnnente in questa sede di legitti un’alternativa ricostruzione dei fatti sulla scorta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (assumendo l’insufficienza del carteggio relativo al passaggio di proprietà di una sol autovettura apparente temete riferibile all’imputato), non muovendo pertanto compiute censure di legittimità alla motivazione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01) che ha esplicitato le ragioni poste a sostegno della responsabilità dell’imputato per i fal contestazione (evidenziando la convergenza di più elementi, quali l’elevato numero di vetture di cui l’imputato è risultato intestatario in assenza di mezzi economici e di patente di guida, circostanza che due dei veicoli fossero nella disponibilità di altri soggetti che si sono dati fuga al fine di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine; e rimarcando che non consta l’imputato abbia mai denunciato il furto o lo smarrimento del proprio documento, necessario per ottenere le carte di circolazione, né addotto di non disporne);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tale statuizione, i particolare dando conto non solo dell’assenza di elementi meritevoli di favorevole valutazione, profilo che non può qui essere censurato sulla scorta delle assertive allegazioni in fatto ricorso, ma anche dei suoi precedenti penali, elemento rientrante nel novero di quelli previs dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezional ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01) rispetto al quale non è stata sollevata alcuna doglianza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.