Ricorso Inammissibile: Quando la Reiterazione dei Motivi Conduce alla Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato. La mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio rende il ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a un’accusa di intestazione fittizia, offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte di Appello di Genova. Quest’ultima aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per un’operazione di intestazione fittizia di beni a dei soci. Secondo l’accusa, tale operazione era stata posta in essere con finalità fraudolente. L’imputato, non accettando la decisione, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra le altre cose, un’omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo allo scopo illecito e all’offensività della sua condotta.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli manifestamente infondati e, in ultima analisi, inammissibili. I giudici hanno sottolineato come la Corte di Appello avesse, in realtà, affrontato e risolto compiutamente le questioni sollevate. Nella sentenza di secondo grado, infatti, era stata chiaramente evidenziata la “finalità elusiva dell’intestazione fittizia” e l’irrilevanza, ai fini del reato, del valore economico dell’operazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici supremi hanno constatato che l’atto di impugnazione si sostanziava in una “mera reiterazione dei motivi dedotti in appello”. In altre parole, l’appellante non aveva formulato nuove e specifiche critiche alla sentenza della Corte di Appello, ma si era limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già puntualmente disattese. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile perché viene meno alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice dell’impugnazione una critica ragionata e precisa della decisione precedente. La Corte ha specificato che l’appello non aveva affrontato gli elementi di prova su cui i giudici di merito avevano fondato la loro convinzione circa la natura fittizia dell’intestazione, risultando così aspecifico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna stabilita dalla Corte di Appello, ma anche ulteriori conseguenze per il ricorrente. Egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e specificità: non basta essere in disaccordo con una sentenza, ma è necessario dimostrare, con argomenti pertinenti e critici, dove e perché i giudici dei gradi precedenti avrebbero errato nell’applicare la legge o nel valutare le prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si limitavano a reiterare le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso era una ‘mera reiterazione’ dei motivi di appello?
Significa che l’imputato non ha introdotto nuove censure o critiche puntuali alla motivazione della sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente riproposto le stesse doglianze già esaminate e disattese, rendendo l’impugnazione priva della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIFF0 NOME NOME a CERVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati nella parte in cui denunciano l’omessa motivazione quanto alle finalità fraudolente e al tema dell’offensività della condotta, entrambe affrontate e compiutamente risolte dalla Corte di appello alla pagina 3, dove viene sottolineata la finalità elusiva dell’intestazione fittizia e l’irrilevanza del valore economico dell’operazione. A ci si aggiunga che il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, con la sentenza impugnata, ha specificato gli elementi di prove sulle base dei quali ritenere fittizi l’intestazione ai soci, così che le doglianze devono considerarsi aspecifici, in quanto -eludendo il confronto con i motivi della decisione- omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente