Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34200 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta a NOME COGNOME per i reati ex artt. 74 (capo 8) e 73 (capi 79, 81 e 94) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritti nelle imputazioni provvisorie, ma l’ha annullata limitatamente all’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza, deducendo vizio della motivazione nell’individuare nel ricorrente
l’interlocutore di NOME COGNOME e, poi, di NOME COGNOME in conversazioni il contenuti delle quali sono rilevanti come indizi a suo carco.
2.1. Nel primo motivi di ricorso si argomenta: a) circa la conversazione con NOME COGNOME, oggetto di intercettazione ambientale dell’8/04/2021, che, come già rappresentato al Tribunale per il riesame, la conversazione è in realtà dell’aprile del 2019, non del 2021, e in quel periodo COGNOME non avrebbe potuto dialogare con NOME perché questi era ancora detenuto nel carcere di San Cataldo, come risulta dalla documentazione prodotta; b) circa le conversazioni con NOME COGNOME, nel ricorso sono sviluppate ulteriori argomentazioni che dovrebbero condurre a escludere che COGNOME ne sia stato l’interlocutore (p. 3-6).
2.2. Nel secondo motivo di ricorso, si osserva che i contenuti della conversazione riportata a p. 293 dell’ordinanza di custodia cautelare non sono ricollegabili a affari illeciti, ma alla preoccupazione di NOME COGNOME di essere nuovamente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non contesta il valore indiziante, con riferimento ai capi 8 e 94 delle imputazioni provvisorie, dei contenuti delle conversazioni intercettate, ma sviluppa argomentazioni volte a escludere che NOME vi abbia partecipato o che tali contenuti sussistano.
Tuttavia, non si confronta con le argomentazioni espresse nell’ordinanza impugnata.
Circa la conversazione con NOME COGNOME dell’8/04/2021 (nella quale si fa riferimento alla collocazione delle armi), il Tribunale ha osservato che l’espressione «ti giuro quanto voghi bene ad NOME», che secondo la difesa non potrebbe attribuirsi a NOME, non è essenziale per l’identificazione dell’interlocutore di COGNOME perché NOME è stato comunque riconosciuto dagli inquirenti, essendo stato più volte ascoltato nel corso delle indagini; la stessa argomentazione il Tribunale svolge relativamente alle conversazioni dell’8/05/2021 e del 24/02/2021.
Circa la conversazione con NOME del 15/04/2021 (i contenuti della quale condurrebbero a identificare il ricorrente come l’esattore dei crediti della associazione), il Tribunale ha non irragionevolmente considerato che l’espressione «palla di merda» è rivolta da NOME all’interlocutore non come soprannome (in contrasto col fatto che quello di NOME è “NOME“) ma come ingiuria causata dall’ira.
Va, al riguardo, ribadito che per l’identificazione degli interlocutori coinvolti i conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficial e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni indagati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi il riconoscimento, mentre incombe sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, COGNOME, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259478).
Per altro verso, nel ricorso in esame si adduce che NOME sino al maggio del 2019 era detenuto in carcere ma non si dimostra – come, invece, si assume perché la conversazione dell’08/04/2021 dovrebbe essere retrodatata al 2019.
Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso viene introdotto dall’espressione «Ritornando alla intercettazione riportata a pagina 293 dell’O.C.C.», con un rinvio indeterminato a una conversazione della quale, riportandone frammenti, si nega la pertinenza a attività illecite, ma senza ricollegarla a una delle condotte oggetto delle imputazioni provvisorie, mentre, come rilevato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata (p. 14), nella istanza di riesame non era stata contestata l’attribuzione dei reati descritti nei capi 79 e 81 delle imputazioni provvisorie.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché aspecifico.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex rt. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dal Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dal Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 18/07/2024