Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta per Indeterminatezza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale la precisione nella redazione degli atti. Quando un motivo di ricorso è troppo vago, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo rende la condanna definitiva, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche. Questo caso offre una lezione fondamentale sulla differenza tra avere ragione nel merito e saperla far valere secondo le regole del processo.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato in concorso, pronunciata dal Tribunale di Padova. La sentenza veniva parzialmente riformata in secondo grado dalla Corte di Appello di Venezia, che riduceva la pena inflitta ma confermava la responsabilità penale dell’imputata. Non rassegnata alla decisione, la difesa presentava ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la dichiarazione di colpevolezza.
La Sfida in Cassazione e il motivo del ricorso
L’imputata, attraverso il suo legale, ha denunciato una violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato il punto debole della strategia difensiva. Invece di contestare punti specifici e argomentati della sentenza di appello, il ricorso si è limitato a una critica generica, senza fornire alla Corte gli strumenti per comprendere appieno le ragioni della censura.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno della ricorrente, ma si è fermata a un livello precedente: quello della validità formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Generico e Indeterminato?
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo presentato era “generico per indeterminatezza”.
Ciò significa che, a fronte di una motivazione della Corte di Appello ritenuta logicamente corretta e ben argomentata, la difesa non ha saputo indicare con precisione:
1. Quali parti della motivazione fossero errate.
2. Quali elementi di prova fossero stati travisati o ignorati.
3. Quali principi di diritto fossero stati violati e perché.
In sostanza, il ricorso non ha permesso ai giudici di legittimità di esercitare il proprio sindacato, poiché non erano chiari i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Un’affermazione generica di non colpevolezza non è sufficiente; è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si contesta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni per la Difesa
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e gravose per la ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte di Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione è tutto. Un ricorso in Cassazione non è un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti, ma un rigoroso controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un atto di impugnazione scritto in modo vago e generico è destinato a fallire prima ancora che ne venga esaminato il contenuto, con un aggravio di spese per l’assistito e la fine di ogni speranza di riforma della sentenza.
Perché il ricorso è stato respinto senza essere discusso nel merito?
Il ricorso è stato respinto perché dichiarato inammissibile. Era affetto da “indeterminatezza”, ovvero era troppo generico e vago, non rispettando i requisiti specifici richiesti dall’articolo 581 del Codice di Procedura Penale per contestare efficacemente la sentenza precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico per indeterminatezza”?
Significa che il ricorso non ha specificato in modo chiaro e dettagliato quali parti della sentenza impugnata fossero errate e per quali precise ragioni di fatto e di diritto. Si è trattato di una critica generale piuttosto che di un’analisi puntuale, impedendo alla Corte di valutare le censure.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte di Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/03/1973
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Padova, ha ridotto la pena per il reato di furto aggravato in concorso di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen., confermando nel resto.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità penale – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Giudiziarto