Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45537 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo í’Av/~/ ‹. / 7 – 4 GLYPH nr o
r -udito il difensore TRATTAZIONE SCRITTA’
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26 ottobre 2022, che ha confermato la sentenza resa in data 1 luglio 2020 dal Tribunale di Pavia all’esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condanNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi in Abbiategrasso e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
incendio, ai sensi dell’art. 423 cod. pen., perché il 15 settembre 2017, in concorso con terzi soggetti, aveva dato fuoco all’autovettura di proprietà di NOME, così cagionando un incendio che si era propagato anche al negozio limitrofo di proprietà di COGNOME NOME, danneggiandone la vetrina e il muro esterno;
incendio, ai sensi dell’art. 423 cod. pien., perché il 19 settembre 2017, in concorso con terzi soggetti, aveva dato fuoco all’autovettura di proprietà di NOME NOME.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che gli elementi indiziari a carico dell’imputato non erano idonei a provare la sua responsabilità penale, così come accertato dal medesimo giudicante in ordine allo stesso reato contestato al capo c, per il quale era stata emessa sentenza di assoluzione.
In particolare, la Corte di appello, trascurando l’alternativa ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, non avrebbe considerato l’inconsistenza dell’impianto accusatorio e la totale assenza dell’elemento soggettivo dei reati in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso’ Rv. 265482); ré è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di person
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informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato la sussistenza del reato di cui al capo a, dopo aver evidenziato che il contenuto di alcuni filmati avevano raffigurato l’imputato e suo fratello, COGNOME, uscire dall’abitazione d quest’ultimo in un orario compatibile con l’incendio dell’autovettura: dalla visione delle videoriprese, era emerso che il soggetto ripreso fosse certamente l’imputato, in quanto lo stesso indossava i medesimi indumenti che aveva avuto indosso nel momento dell’arresto in flagranza. Secondo il giudice di merito, inoltre, la versione fornita dalla difesa – secondo la quale l’imputato era andato a fare visita alla madre, rimanendo là fino al ritorno del fratello – non era verosimile, anche considerando che lo stesso imputato, sentito a sommarie informazioni, non aveva riferito tale circostanza in quella sede, ma si era limitato a dichiarare di non ricordare cosa avesse fatto la sera del 15 settembre 2017.
Con riferimento al capo b, inoltre, la Corte di appello ha evidenziato che non vi erano dubbi circa il fatto che il soggetto ripreso dalle telecamere fosse l’imputato e che appariva circostanza secondaria quella relativa al fatto che lo stesso non si trovasse a bordo dell’autovettura al rientro della stessa alla casa di COGNOME, essendo possibile che lo stesso si fosse fatto lasciare a casa dai correi, una volta portata a termine l’azione criminosa. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che, dalle dichiarazioni della persona offesa, era emerso che questa aveva avuto dei dissidi con NOME COGNOME, proprietario della carrozzeria della quale gli altri correi erano clienti, e che, dall’intercettazione telefoni effettuata il giorno precedente il fatto, era emerso che l’imputato aveva confermato di aver preparato «il fusto grosso con olio e benzia». Dalla visione delle videoregistrazioni, infine, era emerso che COGNOME era salito a bordo dell’autovettura portando con sé una tanica bianca.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione in modo ineccepibile ha ritenuto soddisfatti i criteri di giudizio di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ossia la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine ai reati in esame, per i quali l’elemento psicologico consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta, come è stato provato nel caso in esame.
Le doglianze sollevate, quindi, sono tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall’art. 606 cod. proc. pen.
Sul punto, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale l’epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/07/2023