Ricorso Inammissibile: Quando le Prove Plurime Blindano la Condanna per Incendio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso, che riguarda una condanna per danneggiamento a seguito di incendio di un autoveicolo, illustra perfettamente perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando le prove sono solide e la motivazione dei giudici di merito è coerente. L’analisi si concentra sulla valutazione della Corte riguardo alla manifesta infondatezza delle censure proposte dall’imputato.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello per il reato di danneggiamento, aggravato dall’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, per aver incendiato un’autovettura. La condanna si basava su un quadro probatorio composito.
Nonostante la doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un travisamento della prova. In particolare, contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato gli elementi a suo carico, come i contributi dichiarativi e gli esiti di una perizia tecnica disposta in appello.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, poiché questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è, invece, quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una risposta adeguata e coerente a tutte le doglianze dell’imputato. Il ricorso, pertanto, non presentava reali vizi di legittimità, ma si configurava come un tentativo di sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella pluralità e convergenza degli elementi probatori che i giudici di merito avevano posto a fondamento della condanna. La Corte ha evidenziato come la responsabilità dell’imputato fosse stata accertata sulla base di:
1. Riconoscimento tramite filmati: Gli investigatori avevano identificato con certezza l’imputato dai video che riprendevano l’autore del reato.
2. Perizia antropometrica: Gli esiti dell’analisi tecnica sulle caratteristiche fisiche avevano corroborato l’identificazione.
3. Comportamento dell’imputato: La sua opposizione a sottoporsi ai rilievi tecnici preliminari alla perizia è stata valutata come un elemento a suo sfavore.
4. Indumenti compatibili: Nell’abitazione dell’imputato erano stati sequestrati abiti compatibili con quelli indossati dalla persona ripresa dalle telecamere.
5. Oggetto compromettente: Il rinvenimento, in suo possesso, di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme.
Di fronte a un quadro probatorio così solido e coerente, le critiche mosse nel ricorso sono state giudicate manifestamente infondate. La Corte ha sottolineato che il criterio di giudizio applicato dai giudici di merito era corretto e che le censure miravano unicamente a un riesame dei fatti, precluso in questa sede.
Conclusioni: Limiti del Giudizio di Legittimità e Conseguenze
Questa ordinanza è un chiaro monito sui limiti del ricorso in Cassazione. Non si può utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, a meno che non si dimostri un vizio logico palese o un errore di diritto nella sentenza impugnata. Quando il ricorso è manifestamente infondato, come in questo caso, la conseguenza non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità. Ciò comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, in quanto si presume la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e basata su prove solide.
Quali sono state le prove decisive per la condanna?
La condanna si è basata su una pluralità di elementi probatori convergenti: il riconoscimento dell’imputato da filmati, gli esiti di una perizia antropometrica, il suo rifiuto di collaborare ai rilievi tecnici, il sequestro di indumenti compatibili con quelli usati per il reato e il ritrovamento di un accendino danneggiato dalle fiamme in suo possesso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1366 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1366 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 9 gennaio 2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 424, primo comma, e 61, primo comma, n. 5, cod. pen., commesso il 25 febbraio 2018;
rilevato che il ricorrente lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione dei contributi dichiarativi e degli esiti dell’accertamento peritale disposto dalla Corte di appello;
preso atto che alle doglianze la Corte territoriale ha già fornito adeguata risposta, coerente alle risultanze processuali, ritenendo il ricorrente responsabile del danneggiamento mediante incendio dell ‘ autoveicolo sulla scorta di una pluralità di dati probatori, enucleati dal riconoscimento operato con certezza dagli investigatori sui filmati che immortalavano l’autore del misfatto , dagli esiti della perizia antropometrica e dal l’o pposizione dell ‘ imputato a sottoporsi ai rilievi tecnici prelimi nari all’espletamento della perizia , dal sequestro di indumenti dell ‘ imputato compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso dalle telecamere , dal rinvenimento in possesso del NOME di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme;
ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME